Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4071 del 09/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2532/2017 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALVIUCCI 2, presso lo studio dell’avvocato BUGGERO MARIA GENTILE, rappresentato e difeso dall’avvocato LAMBERTO FERRARA;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 960/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 26/09/2016.

IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento RG n. 2532/17 instaurato con ricorso del 17.1.2017 da parte di L.D. nei confronti di B.G.;

vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente il 25.5.2021, per essere stata transatta la lite;

ritenuto, pertanto, che vada dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione;

rilevato che B.G. non ha svolto attività difensiva, per cui non v’e’ luogo a regolamento delle spese;

visto l’art. 390 c.p.c..

P.Q.M.

DICHIARA l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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