Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31958/2020 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avv. MARIO NOVELLI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Castelfidardo, Via Paolo Soprani 2B;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 331/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 9/3/2020, NRG 917/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. Roberto BELLE’.

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da A.S. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato le domande di protezione internazionale proposte dal medesimo, cittadino del *****, e ciò in quanto il gravame era stato instaurato con citazione e non con ricorso ed era stato iscritto a ruolo dopo più di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento da impugnare, restando così superato il termine entro cui l’art. 702-quater c.p.c. stabiliva che dovesse essere appellata l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., comma 6;

il ricorrente ha impugnato per cassazione tale pronuncia con un motivo, mentre il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto di costituzione in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

l’unico motivo censura la sentenza di appello per violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, e ciò per non essersi tenuto conto che, in esito al c.d. overruling di cui a Cass., S.U., 8 novembre 2018, n. 28575, si sarebbe dovuto tenere presente il fatto che si trattava di nuovo orientamento in ambito processuale, destinato a cogliere di sorpresa gli operatori e quindi da applicare salvaguardando le situazioni di non consapevolezza da parte dei difensori;

il motivo è infondato;

come è noto Cass. 28575/2018 cit. ha stabilito che “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma”;

la S.C. ha altresì avuto cura di precisare che “tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione”;

e’ tuttavia evidente che tale salvaguardia non può operare rispetto ad un appello, come quello del caso di specie, da proporsi vari mesi dopo (la comunicazione dell’ordinanza di primo grado risale all’aprile 2019) rispetto a quel nuovo assetto processuale e giurisprudenziale;

né è possibile, dopo un tale lasso di tempo e la diffusione che è propria delle decisioni della S.C., ipotizzare in alcun modo, come infondatamente propugna il motivo di ricorso, un’incolpevolezza scusabile;

espressamente in questo senso, in un caso del tutto analogo al presente, si è già espressa Cass. 25 ottobre 2021, n. 29926;

il ricorso va dunque disatteso, ma nulla è a disporsi sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla costituzione in giudizio, senza svolgere reale attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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