LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10372/2019 proposto da:
M.M.A.W., elettivamente domiciliato in Roma V.le Delle Milizie 38, presso lo studio dell’avvocato Paravani Stefania e rappresentato e difeso dall’avvocato Nanula Valentina;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 23/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal Cons. Luigi Cavallaro.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che, con decreto depositato il 23.2.2019, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da M.A.W. avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Milano;
che avverso tale pronuncia M.A.W. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;
che in data 2.11.2021 stato depositato un atto di rinuncia al giudizio giustificato dall’attivazione e conseguente completamento della procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dal D.L. n. 34 del 2020, art. 103, comma 1, (conv. con L. n. 77 del 2020);
che la rinuncia al ricorso, regolarmente manifestata in assenza di tempestiva costituzione della parte intimata, determina l’estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c., (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24428 e 40096 del 2021);
che non vi è luogo a pronunciare sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva;
che, non trovando applicazione l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto misura eccezionale e come tale applicabile aì soli casi tipici di rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. nn. 23175 del 2015, 19071 del 2018), non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022