Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4136 del 09/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13152-2017 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3224/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.N., esercente la professione di avvocato, dell’avviso di accertamento relativo all’IRAP per l’anno d’imposta 2008 la C.T.R. Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio quanto alla debenza dell’IRAP da parte del contribuente, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ed ha ritenuto che, sulla base degli elementi acquisiti, il legale avesse utilizzato in modo permanente tre collaboratori – due dei quali avevano svolto attività negli studi professionali – nonché tre dipendenti, espletando attività in due studi professionali, tanto risultando sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Liguria, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Il ricorrente, con memoria, ha chiesto sospendersi il giudizio alla stregua del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.

Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n. 30577/2018 alla stregua della disposizione suindicata.

In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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