Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4141 del 09/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30933-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G.P.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO VINCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1533/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Sicilia, decidendo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’accertamento emesso nei confronti di L.G.P.M., rigettava l’impugnazione ritenendo che l’Ufficio non aveva aggredito la decisione impugnata nella parte in cui aveva annullato l’accertamento per lesione del diritto al contraddittorio.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata si è costituita chiedendo, fra l’altro, la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art.,6 comma 10, ed allegando l’avvenuto pagamento della prima rata relativa alla richiesta definizione agevolata.

Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n. 6631/2020 alla stregua della disposizione suindicata.

In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l’estinzione dello stesso, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, – cfr. fra le tante, Cass. n. 37399/2021 -.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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