Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4166 del 09/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2322-2021 proposto da:

G.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA GIUSEPPINA MUCCIO che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FRATELLI Q. SRL, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. cronol. 5397/2020 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 06/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIECCONI FRANCESCA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SOLDI ANNA MARIA che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il presente regolamento.

RILEVATO

che:

G.A. chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Avellino Fratelli Q. s.r.l. per essere risarcita dei danni sofferti a seguito di una caduta in cui era incorsa mentre era ospite di una struttura della convenuta, a causa della irregolare pavimentazione della stessa; nell’adire il Tribunale di Avellino invocava espressamente il foro del consumatore; la convenuta società chiedeva e otteneva di chiamare in causa Unipol SAI, la quale eccepiva l’incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Foggia o quello di Bologna.

Il Tribunale di Avellino si dichiarava incompetente con ordinanza n. 5397/2020, avverso la quale è stato proposto regolamento di competenza.

RITENUTO

che:

La ricorrente lamenta la illegittimità dell’ordinanza impugnata assumendo che l’eccezione di incompetenza sia stata oggetto di rinuncia tacita e che, in ogni caso, la causa sia stata radicata in Avellino tenendo conto del foro del consumatore.

Il ricorso è fondato.

La società convenuta non ha mai eccepito l’incompetenza, eccepita invece dalla compagnia assicuratrice terza chiamata; peraltro, l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata ai sensi dell’art. 38 c.p.c.

Va, infatti, data continuità all’orientamento secondo cui “In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il “simultaneus processus” con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell’interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell’attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015 (Rv. 638109 – 01)).

In proposito, non rileva neanche che la garanzia sia propria o impropria. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ritenuto che la distinzione tra garanzia propria o impropria abbia valore meramente descrittivo, ai fini e per gli effetti della applicazione degli art. 331 e 32 c.p.c. (Cass. 24707 del 2015), dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione. Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Avellino, stante la illegittimità della pronuncia in esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Avellino;

condanna la resistente alle spese, liquidate in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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