Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31938/2020 proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’avv. GIANLUCA VITALE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino, via Cibrario 12;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 434/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/4/2020, NRG 24/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. Roberto BELLE’.

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, proposta da A.M., cittadino del *****;

il ricorrente ha impugnato per cassazione tale pronuncia con un motivo, mentre il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto di costituzione in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

l’unico motivo è rubricato con riferimento alla “violazione” degli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 e difetto di motivazione;

con esso il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto l’insussistenza di un danno grave in caso di rimpatrio sulla base di informazioni tratte da imprecisati “siti internet dedicati”, e ciò sebbene, nel proporre appello, fossero stati depositati rapporti di Amnesty International e del Dipartimento di Stato americano che confermavano l’instabilità e la pericolosità del *****;

il motivo è fondato;

la tutela umanitaria, unico attuale oggetto del presente processo, consta necessariamente di una valutazione comparativa rispetto alle condizioni di vita, sotto ogni loro diverso aspetto, proprie del Paese di provenienza, il cui accertamento va dunque svolto in forza dei poteri officiosi propri del processo speciale;

questa S.C. ha infatti già affermato che “ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, nel testo applicabile “ratione temporis”), il giudice del merito è tenuto ad approfondire e circostanziare, in forza di un’iniziativa istruttoria ufficiosa, gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano e la condizione in cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di accertare (attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona, per come rappresentate, nel loro aspetto critico, dallo stesso ricorrente; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale o culturale” (Cass. 15 luglio 2021, n. 20218);

la Corte d’Appello non ha pretermesso tale accertamento, ma lo ha motivato in senso negativo rispetto alla pretesa del ricorrente, richiamando genericamente “siti internet dedicati” e così ponendosi in contrasto con la costante giurisprudenza di questa S.C., secondo cui “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. 20 maggio 2020, n. 9230; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897);

il ricorso va dunque accolto e la causa rimessa al giudice del rinvio per il nuovo apprezzamento sulla domanda sulla base dei principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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