Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4246 del 10/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 5130/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO *****, (C.F. *****), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NICOLA BIANCHI e dall’Avv. CLAUDIO COGGIATTI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Lazio, 20/C;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1326/04/14, depositata il 2 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DE MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per la rimessione della causa in pubblica udienza.

RILEVATO

CHE:

Il FALLIMENTO ***** ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004 con il quale, sul rilievo dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società contribuente in relazione al suddetto periodo di imposta, si era proceduto all’accertamento del maggior reddito di impresa, con recupero di IRES e IRAP, oltre sanzioni;

che l’accertamento originava – come risulta dalla sentenza impugnata – da una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, fondata su un bilancio di verifica alla data del 16 settembre 2004, in costanza dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, nonché sui dati risultanti dalla dichiarazione annuale IVA dell’anno 2004;

che la curatela del fallimento ha eccepito che la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta precedente quello della dichiarazione di fallimento non incombesse né al fallito, né alla curatela e ha evidenziato che l’accertamento era basato su dati erronei, posto che il bilancio di verifica in oggetto era incompleto, né conteneva il dato delle rimanenze finali dei lavori in corso, peraltro diversamente quantificate dai periti nominati dal tribunale in misura tale da portare in perdita il conto economico;

che la CTP di Parma ha accolto il ricorso e che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 2 luglio 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio;

che il giudice di appello ha ritenuto che la perdita della capacità di agire in capo all’imprenditore dichiarato fallito comporta che quest’ultimo non sia obbligato a depositare la dichiarazione dei redditi laddove, come nella specie, la dichiarazione di fallimento (intervenuta in data 30 settembre 2005) fosse precedente il termine per la presentazione della dichiarazione, scaduto nel mese di ottobre 2005, ritenendo che il bilancio di verifica utilizzato dagli agenti accertatori fosse da considerare come un mero indizio per l’accertamento dei maggiori redditi, nonché evidenziando come la curatela avesse provato che tale bilancio non corrispondesse alla realtà economica della società dichiarata fallita;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il fallimento contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la perdita della capacità di agire dell’imprenditore dichiarato fallito comporti l’inesigibilità per l’Ufficio di esigere l’adempimento degli obblighi tributari; sottolinea il ricorrente che – trattandosi di dichiarazione del periodo di imposta 2004, precedente il periodo nel quale il fallimento è stato dichiarato (2005) – la dichiarazione dei redditi spetterebbe al fallito, essendo di pertinenza del curatore la dichiarazione del periodo di imposta compreso tra l’inizio del periodo di imposta medesimo e la dichiarazione di fallimento;

che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il bilancio di verifica al 16 settembre 2004 non possa consentire la ricostruzione del reddito di impresa e che sarebbero stati trascurati i costi di esercizio; evidenzia il ricorrente come l’assenza della dichiarazione da parte abbia ingenerato l’obbligo per l’Ufficio di procedere alla ricostruzione del reddito sulla base delle notizie e dei dati comunque raccolti e che, nella specie, l’Ufficio avrebbe assunto l’imponibile dichiarato ai fini IVA e avrebbe ammesso in deduzione i costi sostenuti dall’impresa dichiarata fallita;

che, stante il contrasto recentemente insorto tra le pronunce di questa Sezione in ordine al soggetto tenuto alla predisposizione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta precedente quello in cui il fallimento è stato dichiarato (Cass., Sez. V, 2 marzo 2021, n. 5623; Cass., Sez. V, 4 maggio 2021, n. 11590), non sussistono i presupposti per la trattazione in adunanza camerale, occorrendone la trattazione in pubblica udienza, come evidenziato dal Pubblico Ministero, alle cui conclusioni si è associato il controricorrente in memoria.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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