Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4269 del 10/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 386 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

A.C., (C.F. dichiarato: *****) avvocato costituito in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

nei confronti di:

POSTE ITALIANE S.p.A., (C.F. dichiarato: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Del Forno (C.F.

dichiarato: DLF LDA 57T15 H70) e Anna Maria Rosaria Ursino (C.F.

dichiarato: RSN NMR 57E41 H224U);

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, emessa in data 22 ottobre 2019 nel procedimento iscritto al n. 3545/2018 R.G. e del provvedimento del medesimo giudice dell’esecuzione in data 5 novembre 2019, reso in calce alla richiesta di copie del 24 ottobre 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio del presente procedimento, in applicazione degli arte. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte. Il decreto di fissazione, con l’indicazione della proposta, peraltro, non è stato regolarmente notificato alle parti, in quanto, per errore, risultano notificati decreto e proposta relativi ad un diverso procedimento.

Il ricorrente ha comunque depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, facendo rilevare la suddetta irregolarità.

Occorre dunque differire l’adunanza per consentire la regolare notificazione alle parti del decreto di fissazione della stessa, con la corretta proposta.

PQM

La Corte:

– rinvia l’adunanza a nuovo ruolo, per consentire la notificazione alle parti del decreto di fissazione della stessa, con la corretta proposta del relatore.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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