Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4270 del 10/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7484-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5095/05/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

CONSIDERATO

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo, avverso la sentenza 5095/05/2019 con cui la CTR Sicilia sez. dist. Catania, aveva accolto la domanda del contribuente B.C. nominando un Commissario ad acta per l’emissione dei provvedimenti attuativi di quanto deciso dalla sentenza 3156/5/18 della medesima Commissione in relazione al rimborso di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies;

che la contribuente non ha resistito con controricorso.

RITENUTO

che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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