LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7694-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.M. SAS DI M.C. E M.N., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, rappresentata e difesa dagli avvocati VALENTINA RABI FEDERICO FONZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 736/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 31/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
Che:
1. La soc. C.M. sas di M.C. E M.N. impugnava il provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso dell’imposta del registro versata dalla società nella misura proporzionale dello 0,50%, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa Parte I, art. 6, in relazione alla cessione dei crediti presenti e futuri costituiti dalle tariffe incentivanti vantati in favore del GSE (Gestione dei Servizi Energetici spa) a garanzia del pagamento dei canoni derivanti dal contratto di locazione finanziaria stipulato con Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i servizi finanziari delle imprese Spa, avente ad oggetto l’utilizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaico.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti rigettava il ricorso rilevando che la cessione del credito aveva natura giuridica e causa diversa dalla operazione di finanziamento alla quale era collegata e che la stessa locazione finanziaria non rientrava nell’operatività del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15.
3. Sull’impugnazione della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che il beneficio fiscale previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e ss., applicabile all’operazione di finanziamento attuata attraverso lo strumento della locazione finanziaria si estendeva anche alla collegata cessione del credito.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base ch un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 e dell’art. 14 preleggi in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, né il contratto di leasing, né la cessione del credito rientrano nella nozione di finanziamento ai fini della agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. cit., art. 15.
La controversia, alla luce della mancanza di precedenti specifici e dalla circostanza, segnalata dal contribuente nella memoria, della pendenza di altri tre procedimenti tra le stesse parti e sulla identica materia, non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria.
La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza anche per un’eventuale riunione con altri procedimenti ivi pendenti tra le stesse parti.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022