Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4279 del 10/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 32316-2020 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FOLCO TRABALZA;

– ricorrente –

contro

CENTRO SCAFFALATURE SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 385/2020 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 17/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che chiede che codesta Suprema Corte rigetti il ricorso per regolamento.

PREMESSO che:

– con sentenza n. 385 del 17 novembre 2020, il Tribunale di Terni ha dichiarato l’incompetenza per materia del Tribunale che aveva ingiunto alla Centro Scaffalature s.r.l. il pagamento della somma di Euro 24.000,00 in favore di S.V., quale Amministratore unico della società, come residuo del compenso e dell’indennità dovutegli alla cessazione della carica;

– in particolare, il Tribunale ha ritenuto rientrare la controversia nell’ambito della competenza della Sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Perugia, a causa della proposizione, da parte della società opponente, della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la dichiarazione di nullità c/o) l’annullamento delle delibere assembleari con cui era stato riconosciuto il compenso all’amministratore, nonché l’accertamento della responsabilità del S. ai sensi dell’art. 2476 c.c., trattandosi di controversie non rientranti nella competenza del giudice del lavoro, bensì attratte dal foro dell’impresa; conseguentemente ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso da giudice incompetente;

– avverso tale sentenza propone regolamento di competenza S.V.;

– il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha richiesto che il ricorso venga respinto.

CONSIDERATO

che:

parte ricorrente si duole, con due motivi da esaminarsi congiuntamente, della assunta violazione degli artt. 38,40 c.p.c., dell’art. 416c.p.c., comma 2, dell’art. 420c.p.c., comma 4, dell’art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale dichiarato la nullità del decreto opposto per incompetenza per materia del giudice del lavoro in favore della Sezione specializzata;

deduce il ricorrente la tardività della questione in quanto sollevata d’ufficio dal giudice oltre il termine della udienza di discussione e nega di aver eccepito l’incompetenza per materia deducendo di aver limitato l’eccezione de qua esclusivamente alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari e l’azione di responsabilità promossa nei suoi confronti, sostenendo, peraltro di non avere interesse, in quanto attore sostanziale, a proporre l’eccezione di incompetenza per materia del giudice del lavoro in ordine alla pretesa vantata in sede monitoria.

Il ricorso è ammissibile e fondato nei limiti di seguito illustrati.

Risulta documentalmente provato che parte ricorrente ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro e che dinanzi a tale giudice è stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo da parte del Centro Scaffalature s.r.l..

Il Collegio, tanto premesso, reputa che il Tribunale, investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non potesse dichiararsi incompetente per ragioni di connessione, nonostante la previsione dettata dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3.

Va difatti data continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui la causa di opposizione a decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile dell’ufficio giudiziario che lo ha emesso, non modificabile neppure per ragioni di connessione (Cass. n. 19738/2017; Cass. n. 16454/2015; Cass. n. 10384/2008; Cass. n. 18824/2004).

Su tale premessa deve dunque affermarsi che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi alla proposizione della domanda riconvenzionale di competenza della Sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, avrebbe dovuto separare le cause, rimettere quella relativa alla predetta domanda riconvenzionale al Tribunale di Perugia, ferma restando nel prosieguo la possibilità di fare eventuale applicazione delle disposizioni concernenti la sospensione dei processi.

Ne’ può sostenersi che le conclusioni teste’ raggiunte possano essere derogate dalla previsione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, secondo cui le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2, atteso che tale ultima disposizione costituisce speciale applicazione dei criteri di spostamento di competenza per connessione regolati dall’art. 39 e ss. c.p.c. (Cass. n. 19738/2017, cit.).

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, in ordine alla domanda proposta dal ricorrente e quella del Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di imprese, per la riconvenzionale, rimettendo al giudice di merito anche la determinazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472