LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14536-2021 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO BERTOLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 29/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– con ordinanza del 3.5.2021, il Tribunale di Macerata dichiarò inammissibile l’opposizione proposta da B.L. avverso il decreto di liquidazione dei compensi del Pubblico Ministero per l’attività di consulenza svolta nell’ambito di un procedimento penale;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.L. sulla base di due motivi;
il Ministero ha depositato un “atto di costituzione”;
il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
RITENUTO
che:
con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice dell’opposizione integrato il contraddittorio o disposto la rinnovazione dell’atto di opposizione nei confronti del Ministero della Giustizia, che era litisconsorte necessario;
il secondo motivo di ricorso censura l’ordinanza impugnata per il medesimo motivo in quanto il giudice dell’opposizione non avrebbe tenuto conto che il Pubblico Ministero era parte necessaria del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del consulente tecnico D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170;
i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati;
ha affermato questa Corte con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità che nel giudizio penale le spese di consulenza disposta dal pubblico ministero, ove non poste a carico dell’eventuale condannato in via definitiva, restano a carico dell’erario con la conseguenza che nel procedimento di opposizione, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, il Ministero della Giustizia è litisconsorte necessario (Cassazione civile sez. VI, 30/01/2013, n. 2176);
ne consegue che il giudice dell’opposizione rilevata avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio del Ministero della Giustizia; il ricorso va pertanto accolto;
l’ordinanza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Macerata in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile 2 della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022