Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4308 del 10/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16000-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ALBA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, V.L., C.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI N. 2, presso lo studio dell’avvocato CORTESI ALESSANDRO DARIO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4112/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Lombardia di conferma della pronuncia della CTR di Milano, ove erano state accolte le ragioni della parte contribuente in ordine a 32 avvisi di rettifica di liquidazione di imposta di registro, sull’assunto che la società contribuente avesse locato immobili senza sottoscrivere gli appositi contratti;

che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso, unitamente ai soci in proprio.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;

che con l’unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di termine ad impugnare;

che, con riguardo al profilo di censura, il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Cass., 17317/2015; Cass., 13546/2018). Nella specie, la CTR ha errato nell’applicazione della norma sul termine lungo di impugnazione, avendo computato 180 giorni – anziché 6 mesi – dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, pur avendo tenuto conto dei 31 giorni della sospensione feriale.

Per cui, venendo a scadenza il suddetto termine il 25.1.2019 (e non il 22.1.2019), l’appello notificato il 23.1.2019 era tempestivo;

che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia – Milano, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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