Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4336 del 10/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14346/2017 r.g. proposto da:

MECI s.r.l., (cod. fisc. P. Iva *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore S.G.P., e ACERBI s.r.l., P.Iva *****, con sede in *****, in persona del legale rappresentante N.C., rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Giorgio Schiano di Pepe, e Anna Maria Buzzoni, con cui elettivamente domiciliano in Roma, presso lo studio dell’Avvocato Zosima Vecchio.

– ricorrenti –

contro

MC ELETTRICI s.p.a., (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. A.R., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Luigi Fazzo, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’Avvocato Francesco D’Ayala Valva.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 6.4.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. MECI s.r.l. e ACERBI s.r.l., a seguito della loro esclusione dalla società consortile MC ELETTRICI s.p.a., convennero innanzi al Tribunale di Milano quest’ultima al fine di ottenere la liquidazione delle rispettive quote di partecipazione al capitale, pari ad Euro 91.699,20 per Meci s.r.l. e 45.849,60 per Acerbi.

2. La società convenuta contestò la fondatezza delle avverse pretese richiamando a tal fine la previsione dell’art. 2.2 dello statuto sociale, nel quale si era stabilito che “in caso di esclusione del socio troverà applicazione l’art. 2609 c.c.”, norma a tenore della quale “Nei casi di recesso ed esclusione previsti dal contratto del socio, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri”.

3. Con sentenza del 17.9.2015 n. 11622 il Tribunale di Milano – ritenendo che l’accrescimento delle quote dei consorziati in caso di esclusione dei soci non possa che riferirsi alle quote di capitale e non a quelle degli altri diritti consortili – rigettò la domanda di liquidazione proposta dagli attori.

4. Proposto gravame da MECI s.r.l. e da MC ELETTRICI s.p.a. – sul rilievo che l’interpretazione prevalente del concetto di quota come misura dei diritti consortili e non come porzione di capitale sarebbe compatibile con l’oggetto sociale di MC ELETTRICI s.p.a. e che invece l’interpretazione offerta dalla sentenza comporterebbe un indebito arricchimento dei consorziati – la Corte di appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, rigettò il gravame avverso la predetta sentenza n. 11622, confermandola.

5. La corte del merito ha ritenuto – sulla base della premessa che le società commerciali con scopo consortile trovarono espresso riconoscimento solo con l’introduzione dell’art. 2615 ter c.c. (con la L. n. 377 del 1976) – che, in termini generali, la disciplina delle società commerciali è destinata a prevalere sulle norme applicabili al consorzio e tale disciplina risulta derogabile solo in quanto incompatibile con lo scopo consortile, pur non potendo ciò condurre ad uno stravolgimento del tipo societario prescelto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; ha osservato che gli appellanti – pur contestando l’interpretazione offerta dal tribunale in ordine alla definizione del contenuto della quota come riferita al capitale, in corrispondenza del relativo diritto di accrescimento degli altri soci convenzionalmente pattuito tramite il richiamo all’art. 2609 c.c. – non avevano comunque individuato in modo circostanziato e concreto i diritti consortili diversi dalla quota di capitale che, nella loro prospettazione, fossero in grado di accrescere la quota degli altri soci; ha evidenziato che la diversa ricostruzione interpretativa perorata dalle appellanti – secondo cui il richiamo statutario all’art. 2609 c.c., sarebbe da intendersi come inserito in previsione di future ed eventuali modificazioni dell’oggetto sociale – era stata sconfessata dal comportamento in precedenza tenuto dal consorzio (il quale, in altri casi di esclusione del socio, aveva trattenuto la quota di capitale) ed era peraltro contraria all’interpretazione del contratto secondo il principio di conservazione e alla stessa funzione della clausola, evidentemente tesa a compensare la perdita di potere contrattuale della società consortile in seguito all’uscita dei soci; ha da ultimo osservato che non rivestiva rilievo né la legittimità della Delibera di esclusione dei soci (che comunque non risultava impugnata) né le modalità concrete di accrescimento della quota degli altri soci.

2. La sentenza, pubblicata il 6.4.2017, è stata impugnata da MECI s.r.l. e ACERBI s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui MC ELETTRICI s.p.a. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo le società ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2609 c.c., quanto all’interpretazione fornita dalla corte territoriale del termine “quota” contento nella norma da ultimo citata. Si evidenzia che, anche secondo l’opinione espressa dalla più autorevole dottrina, la quota cui si riferisce l’art. 2609 c.c., è parte del fondo consortile la cui integrità deve essere garantita anche in caso di recesso ovvero di esclusione del socio e che deve essere indirizzata ad incrementare in misura proporzionale le altre quote degli altri consorziati al momento dell’uscita del consorziato, con la determinante conseguenza che il fondo consortile non rappresenterebbe il capitale della società consortile, entità quest’ultima giuridicamente e contabilmente distinta dal fondo. Osservano ancora le ricorrenti che, allorquando lo statuto richiama la nozione di “quota”, menzionando l’art. 2609 c.c., non potrebbe certo riferirsi alla quota parte del capitale, quanto piuttosto alla quota consortile intesa in senso stretto, tanto ciò è vero che una diversa interpretazione non considera il fatto che l’art. 2609 c.c., è stato inserito quando non era stata ancora prevista la possibilità di costituire un consorzio in forma societaria, fattispecie introdotta solo con la L. n. 377 del 1976, tramite l’art. 2615 ter c.c., con la conseguenza che risulterebbe improprio che il termine “quota” si riferisca ad una parte del capitale. Si evidenzia, ancora, che il fondo comune del consorzio riveste la natura di patrimonio autonomo ed è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con questi contributi, così come disposto dall’art. 2614 c.c., il quale ribadisce il principio dell’indivisibilità del fondo, nozione anticipata dall’art. 2609 c.c., il quale prevede, su altro versante, la non restituzione della quota che concorre a costituire il fondo in caso di recesso ovvero di esclusione del socio. Osservano ancora le ricorrenti che la diversa interpretazione accolta dalla corte territoriale comporterebbe l’effetto snaturante di espropriare la quota del capitale al socio escluso dalla società consortile, anche in considerazione del fatto che l’art. 2609 c.c., ha lo scopo di tenere integro non già il capitale della società consortile ma il fondo consortile.

1.2 Il motivo – per come formulato – è inammissibile.

1.2.1 Le doglianze – articolate come violazione e falsa applicazione dell’art. 2609 c.c. – non si confrontano, in realtà, con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che non è incentrata – per quanto già sopra ricordato in premessa – sull’esegesi del disposto normativo di cui all’art. 2609 c.c., richiamato nello Statuto (art. 2.2), bensì per l’appunto sul significato da attribuire a tale richiamo nel contesto specifico della causa in concreto perseguita dalla società consortile in esame. Significato che la corte territoriale ha ricercato, con indagine condotta alla stregua di molteplici criteri dettati dalle norme di ermeneutica del codice civile puntualmente indicati e illustrati (art. 1362 c.c., comma 2, artt. 1367,1369 c.c.)” senza ricevere censura alcuna nel motivo, la cui illustrazione si è invece soffermata, non utilmente, sull’interpretazione dottrinale del disposto normativo in sé (art. 2609 c.c.), del quale in definitiva appare predicare l’incompatibilità con la società consortile, omettendo tuttavia di farsi carico di esaminare come lo scopo consortile reagisca su quello di lucro proprio delle società di capitali e incida proprio sulla finalità di investimento di capitale che caratterizza queste ultime.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1362 e 1367 c.c., in ordine all’interpretazione della clausola statutaria di cui all’art. 2.2.

2.1 Anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile.

2.1.1 Occorre subito evidenziare che la sentenza impugnata introduce, oltre ai richiami interpretativi previsti dagli artt. 1362 e 1367 c.c. dettati per l’esegesi del contratto, anche un’ulteriore ratio decidendi che non risulta censurata con il presente ricorso, e cioè quella che si fonda sull’ulteriore criterio interpretativo di cui all’art. 1369 c.c. e che si esplica, nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata, con il richiamo alla funzione compensatoria della clausola statutaria riferita alla perdita del potere contrattuale della società consortile in seguito alla uscita dei soci. Ebbene tale ratio decidendi non è stata censurata dalle ricorrenti.

Sul punto è utile ricordare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1 -, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020).

2.1.2 Ma anche a voler superare tale pur assorbente profilo di inammissibilità della censura, occorre ulteriormente evidenziare che le doglianze introdotte dalle ricorrenti con il motivo qui in esame, richiedendo un’ulteriore rivalutazione interpretativa del contenuto della predetta clausola negoziale contenuta nello statuto societario, incappano in un ulteriore ed insuperabile profilo di inammissibilità, posto che l’interpretazione del contratto costituisce un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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