LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 9801/2019 proposto da:
***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso del Rinascimento n. 11, presso lo studio dell’avvocato Gianluigi Pellegrino, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Russi, per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della ***** s.r.l., in persona del curatore pro tempore; FGF Industry s.p.a.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 364/2019 della Corte di Appello di Bari, pubblicata il 13 febbraio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che ha concluso per il rigetto del ricorso; così ribadendo le conclusioni scritte già depositate.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza emessa il 13 febbraio 2019 la Corte di appello di Bari rigettò il reclamo proposto dalla ***** s.r.l. per la riforma della sentenza dispositiva del suo fallimento emessa dal Tribunale di Bari il 21 marzo 2018 in accoglimento della domanda proposta dalla FGF Industry s.p.a..
1.1 In risposta ai due motivi di impugnazione proposti da *****, la motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: la notificazione del ricorso contenente la domanda di fallimento unitamente al decreto dispositivo della convocazione della reclamante avanti il Tribunale era stata eseguita mediante deposito di tali atti presso la casa comunale di Bari e non vi era prova che il giorno del tentativo di notificazione in precedenza eseguito (20 febbraio 2018) l’indirizzo in ***** della sede della società, comunicato al registro delle imprese il 9 gennaio 2018, fosse stato iscritto in tale registro, risultando, al contrario, dal contenuto delle visure depositate da tale società, “che ancora al 29 gennaio 2018 l’indirizzo della sede legale risultava poi utilizzato per la notifica e, cioè, *****”; l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati era superiore a Euro 30.000 in quanto i debiti cambiari risultanti dalla visura dei protesti erano complessivamente pari a Euro 27.527 e a tale importo era da aggiungere quello di Euro 3.400 incorporato in assegno bancario emesso il 31 marzo 2017 e protestato il 10 aprile 2017; non vi era prova, opponibile ai terzi, del pagamento di tale debito prima della presentazione della domanda di fallimento, risultando non autenticata (da pubblico ufficiale o da notaio) la quietanza del relativo pagamento, riscontrato solo “da una attestazione di avvenuto pagamento rilasciata dalla Banca Popolare Pugliese, come tale non opponibile perché non certa quanto alla data”, mentre nelle altre quietanze di avvenuto pagamento di altri assegni l’attestazione da parte di pubblico ufficiale era riscontrabile.
2. Per la cassazione di tale sentenza la ***** s.r.l. ricorre formulando due motivi di impugnazione.
3. Le intimate curatela del fallimento della ***** s.r.l. e FGF Industry s.p.a. non hanno svolto difese.
4. Con ordinanza interlocutoria emessa il 13 febbraio 2019 la trattazione della causa è stata rimessa alla pubblica udienza con riferimento alla questione, coinvolta dal primo motivo di ricorso, relativa alla corretta interpretazione del principio di opponibilità ai terzi dei dati iscritti nel registro delle imprese e, dunque, della tutela dell’affidamento, nei casi in cui, come in quello di specie, l’imprenditore abbia comunicato la variazione dell’indirizzo della sede sociale non tempestivamente registrata con le modalità idonee a renderla opponibile ai terzi.
5. Il pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente deduce in primo luogo che la sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione al caso concreto del precetto contenuto nella L. Fall., art. 15, comma 3, avendo, erroneamente, ritenuto legittima la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione mediante deposito presso la casa comunale in quanto: il tentativo di notificazione precedente era avvenuto il 20 febbraio 2018 presso l’indirizzo in ***** della sede sociale (*****) diverso da quello, sempre in ***** (*****), indicato nel deposito di comunicazione di variazione di tale indirizzo depositato presso il registro delle imprese il 9 gennaio 2018; tale comunicazione era stata protocollata in tale giorno dall’ufficio del registro delle imprese; vi era dunque prova della erroneità del tentativo di notificazione; il giudice di appello ha invece ritenuto legittimo tale tentativo sulla base del contenuto di un documento (la visura relativa ai protesti) inidoneo a certificare l’indirizzo della sede di società di capitali; in ogni caso, tale documento indicava (sotto la voce “aggiornamento impresa”) che il 9 gennaio 2018 era stato depositato il modello S2 contenente il nuovo indirizzo della sede sociale.
2. Il motivo è infondato.
“Eventi essenziali nella vita dell’imprenditore individuale (come l’inizio e la cessazione dell’impresa, la ditta, le procure institorie, le autorizzazioni per il minore) e della società (la costituzione, le modificazioni dell’atto costitutivo, la fusione, lo scioglimento, la cancellazione) vengono… obbligatoriamente iscritti nel registro delle imprese nei termini di legge, decorrendo dall’iscrizione particolari effetti. In sostanza, non vi è evento significativo della vita dell’imprenditore individuale e collettivo (si pensi pure ai consorzi), dal suo esordio alla sua liquidazione e cessazione, che non sia soggetto a deposito od iscrizione nel registro delle imprese.
Il registro delle imprese – come, in precedenza, il registro tenuto presso le cancellerie dei tribunali ai sensi dell’art. 101 disp. att. c.c. e L. Fall., art. 262 – svolge un ruolo essenziale nella regolamentazione dei rapporti d’impresa, rientrando l’attuazione della pubblicità commerciale nei compiti primari della pubblica amministrazione e fra i doveri inderogabili dello stesso imprenditore” (così, in motivazione, Cass. n. 19761 del 2017).
Quanto ai rapporti fra soggetto per legge obbligato a fare eseguire iscrizioni ovvero a effettuare depositi di atti presso il registro delle imprese (per la relativa iscrizione o pubblicazione) e soggetti terzi:
a) l’art. 2193 c.c., prescrive, per tutti gli imprenditori (persone fisiche, società di persone, di capitali e cooperative) dalla legge obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese, che i fatti dei quali la legge prescrive, l’iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (comma 1) e che l’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta, salve disposizioni particolari della legge (comma 2);
b) l’art. 2448 c.c. (riproduttivo delle disposizioni contenute nell’art. 2447-ter c.c., nel testo anteriore alla riforma recata dal D.Lgs. n. 5 del 2003, per come risultante dalle modificazioni operate dalla L. n. 340 del 2000, art. 33, comma 3) chiarisce che gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza (comma 1) e che, per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza (comma 2);
c) le disposizioni da ultimo menzionate, ancorché collocate nella sezione XII del Capo V del Titolo V, del Libro Quinto del codice civile, sono applicabili anche alle società a responsabilità limitata, dal momento che i fatti o gli atti relativi alla vita di tali società che siano rilevanti anche per i terzi sono affidati dalla legge al sistema pubblicitario del registro delle imprese.
Per quanto riguarda, in particolare, la sede delle società di capitali:
a) il relativo atto costitutivo deve indicare il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie (per le società per azioni: art. 2328 c.c., comma 2, n. 2); per le società a responsabilità limitata: art. 2463 c.c., comma 2, n. 2));
b) il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato nell’atto costitutivo e nello statuto, in quanto modificazione statutaria, deve essere deliberato dai soci (assemblea straordinaria per le società per azioni: art. 2365 c.c.; assemblea dei soci per le società a responsabilità limitata: artt. 2479-bis, 2480 c.c.); il verbale contenente la decisione dispositiva di tale modificazione deve essere redatto da notaio che ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di rifiuto del notaio, l’iscrizione può aver luogo solo per ordine del tribunale (art. 2436 c.c., applicabile alle società a responsabilità limitate per effetto del rinvio formale recettizio alle disposizioni contenute in tale articolo operato dal successivo art. 2480); tale deliberazione non produce effetti se non dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese (art. 2436 c.c., comma 5);
c) chi richiede l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo di una società deve indicare nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede (e la disposizione trova, ovviamente, applicazione quanto alla richiesta di iscrizione di modificazione statutaria dispositivo del trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato dall’atto costitutivo); in caso di successiva modificazione di tale indirizzo (allorché, quindi, rimanga invariato il comune ove si colloca la sede sociale secondo l’atto costitutivo e le sue successive modificazioni) gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese (art. 111-ter disp. att. c.c.);
Alla luce della sintetica ricostruzione della disciplina legale relativa alla sede di società di capitali (nel caso di specie rilevante), è in diritto erronea l’affermazione della ricorrente (contenuta nella memoria da costei depositata) secondo cui: “la variazione della sede legale di una società – nel caso specifico di una S.r.l. – non è più inserita tra gli atti soggetti a iscrizione nel Registro delle Imprese a far data dall’entrata in vigore del D.P.R. 10 gennaio 2000, n. 361, art. 11, lett. a), il quale ha abrogato l’art. 34 c.c.” (relativo all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di atti delle associazioni riconosciute).
L’affermazione, infatti: non tiene” conto del – teste’ riassunto – contenuto precettivo delle disposizioni del codice civile rilevanti quanto al sistema di pubblicità legale proprio dei trasferimenti di sede, o di relativo indirizzo (via e numero civico), di società di capitali; evoca disciplina legale in alcun modo applicabile alle società di capitali.
In coerenza con tale sistema di pubblicità legale degli atti degli imprenditori individuali e delle società anche riferibili alla sede ove tali soggetti svolgono l’attività d’impresa, nonché dei relativi effetti nei confronti dei terzi, la L. Fall., art. 15, comma 3, impone che la notificazione all’imprenditore di cui è richiesto il fallimento del ricorso introduttivo del procedimento allo scopo finalizzato e del decreto di convocazione avanti il tribunale del destinatario della domanda di fallimento venga eseguita:
a) a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’imprenditore “risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti”;
b) a cura del ricorrente per la dichiarazione di fallimento, quando per qualunque ragione il tentativo di notificazione con la modalità sub a) non vada a buon fine, mediante consegna di persona di tali atti “presso la sede risultante dal registro delle imprese” ovvero, in estremo subordine, quando anche tale secondo tentativo non abbia esito positivo, mediante deposito degli atti “nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese”.
Dal contenuto delle disposizioni innanzi citate deriva che:
a) tutti i fatti, o gli atti, relativi alla vita di una società (di persone o di capitali) che la legge vuole siano iscritti ovvero depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi solo a partire dal momento in cui gli stessi siano iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio competente per il comune ove la società ha sede secondo il relativo atto costitutivo, salvo che la società provi che i terzi siano a conoscenza dell’esistenza di tali fatti o atti;
b) in particolare, il trasferimento dell’indirizzo della sede di società di capitali risultante dalle iscrizioni eseguite nel registro delle imprese, ove relativo a via e numero civico ubicati nel comune ove la società ha sede secondo il suo statuto, deve essere contenuto in dichiarazione depositata dagli amministratori della società presso il registro delle imprese ai fini della relativa iscrizione in tale registro;
c) è solo dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese (a cura dell’ufficio responsabile di tale registro) dell’avvenuto deposito di tale dichiarazione che il trasferimento della via e del numero civico nel territorio del comune ove la società di capitali ha sede è opponibile ai terzi” salvo che la società non provi che tale evento sia conosciuto dal terzo che al fatto faccia riferimento;
d) il deposito della dichiarazione in questione presso l’ufficio del registro delle imprese non è dunque di per sé opponibile ai terzi, e) nel caso in cui non sia andato a buon fine il tentativo, eseguito dalla cancelleria del tribunale ove è stata depositata domanda di fallimento di società di capitali, di notificazione del ricorso contenente tale domanda e del decreto dispositivo della sua convocazione avanti il tribunale, il successivo tentativo di notificazione deve essere eseguito dal ricorrente per il fallimento mediante consegna di tali atti presso la sede della società risultante dalle iscrizioni eseguite nel registro delle imprese;
f) la conseguenza è che l’eventuale trasferimento della sede contenuto in comunicazione depositata presso la Camera di commercio dagli amministratori della destinataria di tali atti è opponibile ai terzi, in funzione della verifica della conformità alla legge del tentativo in discorso, solo dal momento in cui il relativo contenuto sia iscritto nel registro delle imprese; salvo che (lo si ripete) la società non provi che il soggetto che richiede la notificazione sia conoscenza di tale fatto prima della sua iscrizione.
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha accertato che: la comunicazione di avvenuta modificazione in *****, sede sociale di ***** s.r.l., della via e del numero civico ove era allocata la sede di tale società venne depositata il 9 gennaio 2018 presso la Camera di commercio di Bari; non vi era prova dell’iscrizione nel registro delle imprese del contenuto di tale comunicazione prima del 20 gennaio 2018, giorno della notificazione degli atti (ricorso e decreto) mediante relativo deposito presso la casa comunale del Comune di Bari.
E’ dunque conforme alla legge l’affermazione, implicita nella motivazione in discorso, di irrilevanza giuridica di tale comunicazione (in quanto non seguita da iscrizione del relativo contenuto nel registro delle imprese) in funzione della verifica della legittimità del procedimento di notificazione in concreto seguito.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione ovvero falsa applicazione della L. Fall., art. 15, u.c., avendo il giudice di appello considerato, in funzione del calcolo dell’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, anche l’assegno, protestato il 10 aprile 2017, incorporante Euro 3.400, ritenendo che non vi fosse prova certa del pagamento (successivo al protesto) di tale titolo sulla base di quietanza emessa dal creditore cambiario e di attestazione di avvenuto pagamento effettuata dalla banca trattaria che, invece” ancorché privi di effetti vincolanti i terzi, costituivano “documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal Giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile’ dal processo”.
4. Tale censura, per come dedotta, è manifestamente infondata, in quanto: la stessa ricorrente, da un lato, ammette che la quietanza in discussione non ha valore confessorio dell’avvenuto pagamento opponibile ai terzi e, dall’altro, non contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la scrittura contenente la quietanza non ha data certa (in applicazione dell’art. 2704 c.c.); la disposizione da ultimo citata prescrive che la data della scrittura è certa e computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità della formazione del documento; in assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dell’art. 2704, comma 1, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento; la relativa prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vertente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l’anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto (in questo senso, cfr.: Cass. n. 19656 del 2015); nel caso di specie, invece, la ricorrente non afferma di avere dedotto e dato prova dell’esistenza di fatti idonei a stabilire con certezza l’anteriorità della formazione del documento.
5. Il ricorso e’, in conclusione, infondato e non vi è obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio in quanto le, vittoriose, parti intimate non hanno svolto difese.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022
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