LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37955/2019 proposto da:
T.A.H., alias A.H.T., elettivamente domiciliato in Roma Via Del Casale Strozzi, 31, presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marchianò Angela;
-ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, in persona dei Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n. 22604/2019, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. T.A.H., proveniente dal Bangladesh, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. La parte intimata non si è difesa.
3. In data 24.9.2021 è stato depositato un atto di rinuncia al giudizio, unitamente allo specifico mandato conferito al difensore.
CONSIDERATO
Che:
1. La rinuncia al ricorso, regolarmente manifestata in assenza di tempestiva costituzione della parte intimata, determina l’estinzione del ex art. 390 c.p.c..
2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerate, in relazione alla quale l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
PQM
La Corte;
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022