Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4372 del 10/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 10703-2014 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati ANGELO e VALERIO VALLEFUOCO, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 415/38/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 2/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

P.M. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 350/24/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione imposta di registro 2003 per revoca delle agevolazioni concesse relativamente ad acquisto immobiliare in quanto abitazione di lusso;

l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, depositando, infine, in prossimità dell’adunanza camerale, memoria difensiva.

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, e art. 112 c.p.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello erariale per tardiva notifica dell’atto di appello a seguito della notifica della sentenza di primo grado, effettuata in data 29.9.2010 mediante consegna della sentenza direttamente all’ufficio finanziario;

1.2. la censura è fondata;

1.3. nell’iniziale formulazione dell’art. 38, per la decorrenza del termine breve d’impugnazione, la sentenza d’appello doveva essere necessariamente notificata con l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario nei modi previsti dagli artt. 137 c.p.c. e ss. (cfr. Cass. n. 6166/2001), essendo stata individuata la ragione giustificatrice di tale rigoroso procedimento notificatorio nella salvaguardia di esigenze di certezza e sicurezza messe a presidio della formazione del giudicato formale sulla sentenza;

1.4. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, è stato modificato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3 (conv. L. n. 73 del 2010), essendosi previsto che “al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2, le parole: “a norma degli artt. 137 c.p.c. e ss.” sono sostituite dalle seguenti: “a norma dell’art. 16” e, dopo le parole: “dell’originale notificato”, sono inserite le seguenti: “ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito q o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento”;

1.5. la modifica normativa appena ricordata ha consentito alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, in base al quale le notificazioni all’ufficio del Ministero delle finanze (ora Agenzia delle Entrate) ed all’ente locale, possono essere effettuate “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”;

1.6. dunque, a partire dell’entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui al proc. trib., art. 51, anche la consegna della sentenza direttamente all’ufficio finanziario o all’ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui al proc. trib., art. 17, e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento;

1.7. non è dubitabile che la peculiarità del regime della notifica valida in ambito tributario è sicuramente applicabile anche in relazione alla notifica della sentenza, come implicitamente riconosciuto da questa Corte, allorché si è affermato il principio secondo cui, ” in tema di contenzioso tributario, ai fini del decorso del termine “breve” per impugnare le sentenze, fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, la modifica dello stesso D.Lgs., art. 38 – per effetto del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. a), conv., con modif., dalla L. n. 73 del 2010 – opera solo a partire dall’entrata in vigore della disposizione novellatrice, sicché, per l’epoca precedente, la notifica della sentenza deve effettuarsi ai sensi degli artt. 137 c.p.c. e ss. e non già D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 16" (cfr. Cass. n. 9108/2017; Cass., n. 26449/2017; Cass. n. 5871/2012);

1.8. analogo principio può, quindi, essere affermato anche nel caso in esame, in cui trova applicazione la novella legislativa, dovendosi ritenere che nel processo tributario, la notifica della sentenza effettuata a mani della parte soccombente, è idonea a determinare il decorso del termine breve per impugnare (in senso conforme, cfr. Cass. n. 4222 del 2015, non massimata);

1.9. essendo stato dunque notificato l’appello erariale in data 8.9.2011, a fronte della notifica della sentenza di prime cure effettuata in data 29.9.2010 – non essendo stata contestata dall’Agenzia delle entrate la conformità della copia in atti all’atto alla stessa notificato -, ne conseguiva l’inammissibilità dell’appello stante l’intervenuto decorso del termine per impugnare;

2. l’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento delle rimanenti censure, con cui si lamenta la mancata valutazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, della perizia prodotta da parte contribuente;

3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, dichiarando inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate;

5. poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’e’ consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna dell’Agenzia intimata al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472