LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5583-2021 proposto da:
R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI, 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO FORTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO FLORITA;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 21, presso lo studio dell’avvocato MICHELA PULCIANESE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronolog. 3206/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 21/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
Con ricorso depositato il 4/1/2019 R.P. chiese al Tribunale di Paola di revocare gli assegni mensili fissati dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 44/2014, all’esito del giudizio divorzile, nella misura di Euro 400,00=, in favore della ex moglie M.C., e di Euro 500,00=, in favore del figlio A.. Il Tribunale rigettò la domanda.
La Corte di appello di Catanzaro, investita del reclamo proposto da R., in parziale riforma della prima decisione, ha ridotto gli importi originariamente previsti, determinando l’assegno mensile per la ex moglie in Euro 200,00= e quello per il figlio in Euro 300,00=, oltre ISTAT.
R. ha presentato ricorso per cassazione con sei mezzi; M. ha replicato con controricorso.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti sei mezzi:
I) Violazione degli artt. 115,116 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un punto essenziale motivo di gravame e per omessa motivazione sui fatti ammessi e/o documentati in atti. Il ricorrente deduce che la Corte di appello non avrebbe esaminato elementi di fatto decisivi concernenti la posizione reddituale e la capacità lavorativa della M., tutti posteriori alla sentenza del 2014 (indennità Naspi, accrediti sul conto corrente Unicredit “Genius”, rapporto di lavoro a tempo indeterminato – rimarcando, per quest’ultimo che il rapporto di lavoro era cessato dopo la presentazione del ricorso in primo grado); nonché la capacità reddituale del figlio, che per ammissione di controparte percepiva sussidi e svolgeva temporanee attività lavorative.
II) Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omesso esame dei fatti decisivi, riportati con il primo motivo, relativi alle capacità lavorative ed economiche della ex moglie e del figlio A. di 27 anni.
III) Violazione del combinato disposto della L. n. 898 del 1970, artt. 9 e 5, in correlazione con l’art. 2697 c.c., per omessa valutazione comparativa della situazione economica delle parti in relazione all’accertamento dell’adeguatezza dei mezzi del coniuge istante e della possibilità di procurarseli. La censura si duole che la Corte di appello abbia considerato solo la propria situazione economica, trascurando – peraltro – di valutare l’incremento dell’aggravio economico connesso alla crescita del figlio G., anche se lo stesso era già nato nel 2014, giungendo a dimezzare il suo obbligo di mantenimento, ma senza avere valutato anche la capacità lavorativa e reddituale della M..
IV) Violazione del combinato disposto della L. n. 898 del 1970, art. 9 e 5, per omessa motivazione sulle ragioni della permanenza, sia pure ridotta, dei due assegni; si deduce che non sono state esposte le ragioni della conferma delle due obbligazioni, nonostante gli introiti certi della ex moglie e la colpevole inerzia del figlio A., ancora non laureatosi e fuori corso.
V) Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa motivazione in merito alle richieste istruttorie di indagine ed esibizione aventi carattere decisivo, in quanto rilevanti per accertare la reale situazione reddituale e patrimoniale della resistente, mai dichiarata.
VI) Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il ricorrente si duole della compensazione delle spese di lite per la sola fase del reclamo e della contraddittoria conferma della condanna di primo grado, nonostante il parziale accoglimento delle domande in secondo grado.
2. I motivi primo, secondo, terzo e quarto, da trattare congiuntamente per connessione, vanno accolti.
Nel giudizio di secondo grado nascente dal “reclamo”, quest’ultimo costituisce un mezzo di impugnazione avente carattere “devolutivo” e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del devolutum e delle censure formulate ed in correlazione alle domande formulate in quella sede, in esso giudizio: di conseguenza, mentre possono essere allegati – stante la libertà di forme proprie del procedimento – fatti nuovi, non possono essere proposte domande nuove, in quanto queste ultime snaturerebbero la natura del reclamo quale mezzo di impugnazione e, come tale, avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento (Cass. n. 14022/2000).
Tanto premesso, va rammentato, come già affermato in tema di appello ed applicabile anche per il reclamo, che “L’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione.” (Cass. n. 9202/2018; Cass. n. 8604/2017) Nel caso di specie, pur avendo l’impugnazione riguardato il mancato accoglimento della domanda di revoca degli assegni già previsti in favore del coniuge divorziato e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, proposta in primo grado da R. e riproposta con il reclamo – e quindi la domanda originaria e non una domanda nuova – la Corte di appello ha esaminato la situazione reddituale e patrimoniale del reclamante ed ha accertato le sue mutate condizioni economiche in pejus, ma non ha esaminato la condizione economica e reddituale della ex moglie e la situazione personale del figlio A., con l’effetto che la comparazione delle posizioni, a cui pure si fa riferimento nel corpo del decreto, risulta svolta in maniera assertiva ed apparente, sia perché non vengono illustrati gli elementi di comparazione considerati per valutare la condizione delle controparti, sia perché viene, in tal modo, ignorata la domanda di revoca dei due assegni, tenuta ferma da R., atteso che non risulta percepibile il percorso logico/giudico sottostante all’accoglimento parziale del reclamo.
3. Il quinto ed il sesto motivo sono assorbiti dal parziale accoglimento del ricorso, cui consegue la cassazione del decreto con rinvio.
4. In conclusione, vanno accolti i motivi primo, secondo, terzo e quarto, assorbiti i motivi quinto e sesto; il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
– Accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022