Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.4385 del 10/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25444/2015 proposto da:

Istituto di Vigilanza La Sicurezza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 2, presso lo studio dell’avvocato Studio C. & C. Partners – Studio Legale Associato Avv. Orazio Castellana, rappresentato e difeso dall’avvocato Savito Tommaso, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Enav S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell’avvocato Corea Ulisse, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marini Francesco Saverio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 418/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA;

lette le conclusioni scritte D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, del P.M.

in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La società Istituto di vigilanza La Sicurezza srl in qualità si appaltatrice fino al 31/12/2003 del servizio di vigilanza armata presso la stazione radar sita in località *****, in virtù di diverse proroghe dell’originario contratto di appalto del 22/1/1998,chiese ed ottenne decreto ingiuntivo 160/05 nei confronti di Enav di condanna al pagamento della somma di Euro 44.799,55 oltre interessi e spese a titolo di revisione prezzi, ai sensi dell’art. 8 del contratto di appalto che così recitava: ” I prezzi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto; saranno revisionati solo nel caso siano inferiori ai minimi stabiliti dalla Prefettura di Taranto ed equiparati a tale minimo tabellare”.

Il Tribunale di Taranto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo di Enav spa dichiarò improcedibile l’opposizione per iscrizione a ruolo tardiva e confermò il decreto ingiuntivo opposto.

Enav spa propose appello avverso la predetta sentenza n. 229/2010 del Tribunale di Taranto insistendo nel merito per la revoca del decreto ingiuntivo.

La Corte di Appello di Lecce riformò la sentenza di primo grado ed in accoglimento della opposizione di Enav spa dichiarò privo di efficacia il decreto ingiuntivo e condannò l’Istituto di vigilanza La Sicurezza srl al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione la società Istituto di vigilanza La Sicurezza srl affidato a due motivi e memoria.

Enav srl resiste con controricorso. Il P.G. presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., ed artt. 1322 e 1339 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Lecce ha rigettato la domanda di revisione prezzi ed adeguamento canone mensile per i contratti stipulati tra le parti in violazione dell’art. 8 del contratto di appalto che così recitava: ” I prezzi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto; saranno revisionati solo nel caso siano inferiori ai minimi stabiliti dalla Prefettura di Taranto ed equiparati a tale minimo tabellare”. Infatti la ricorrente aveva chiesto di riconoscere maggiori compensi a titolo di revisione prezzi per i contratti pregressi già stipulati, proprio in virtù della clausola sopra riportata in seguito all’avvenuto aumento delle tariffe Prefettizie, esclusa ogni automaticità della clausola.

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Lecce ha rigettato la domanda di revisione prezzi ed adeguamento canone mensile per i contratti stipulati tra le parti falsamente applicando il principio di buona fede contrattuale di cui all’art. 1375 c.c..

I motivi sono fondati e devono essere accolti.

La ricorrente ha formulato una domanda di revisione prezzi e richiesta di adeguamento del canone chiedendo di vedersi riconoscere retroattivamente i prezzi stabiliti nelle tariffe prefettizie in virtù della clausola stipulata che rinviava per gli eventuali aumenti appunto alle tariffe prefettizie per il servizio offerto.

La Corte d’Appello ha ritenuto invalida la clausola in quanto “in stridente contraddizione con la libera negoziazione del servizio, essendo da tempo economicamente decaduti i principi di determinazione automatica dei prezzi delle merci e dei servizi” e richiamando nella motivazione Sez. 1, Sentenza n. 17746 del 30/07/2009 (in tema di corrispettivo contrattuale per servizi di vigilanza e Tariffe imposte con decreto prefettizio) secondo cui: “L’inserzione automatica di clausole, prevista dall’art. 1339 c.c., costituisce una restrizione significativa del diritto di libertà economica consacrato dall’art. 41 Cost., di cui è espressione l’autonomia privata, e deve quindi trovare il suo fondamento in una legge formale o in un altro atto avente valore di legge in senso sostanziale o da esso richiamato tramite rinvio integrativo; pertanto, con riferimento al contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di vigilanza da parte di un istituto privato, tale integrazione non può aver luogo in base al decreto con cui il prefetto approva la relativa tariffa ai sensi del R.D. n. 773 del 1931, art. 135, trattandosi di un mero atto amministrativo espressivo di un sindacato di congruità, avente natura di merito, del prezzo di una prestazione contrattuale, né l’ingerenza con efficacia reale sulla tariffa proposta dall’istituto e liberamente accettata dal committente può trovare fondamento nella generale potestà del prefetto di impartire prescrizioni nell’interesse pubblico, in sede di rilascio di autorizzazioni di polizia, ai sensi del R.D. n. 773 cit., art. 9.

Erroneamente, secondo la Corte distrettuale il contratto non poteva rimandare per la determinazione delle tariffe di una prestazione contrattualmente stabilita ad un mero atto amministrativo quale il decreto prefettizio di revisione dei prezzi e pertanto la clausola di cui all’art. 8 doveva ritenersi non apposta, tanto più che l’Istituto aveva continuato ad erogare il servizio alle varie scadenze accettando la prosecuzione dei pagamenti in misura ordinaria come indicato nelle missive inoltrate dall’Enav alla ricorrente.

Occorre tuttavia considerare che non era stata invocata, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, l’efficacia vincolante ed inderogabile delle tariffe prefettizie e che il richiamo alla tariffa prefettizia che stabilisce il prezzo orario del servizio di vigilanza costituisce, nel caso in esame, espressione della libera volontà delle parti: infatti l’applicazione delle tariffe prefettizie non risulta richiesta nel presente giudizio ai sensi dell’art. 1339 c.c., in sostituzione delle disposizioni contrattuali con esse discordanti quanto, piuttosto, in virtù di espressa previsione contrattuale che ad esse rinviava ed espressamente prevista ai fini della revisione del prezzo inizialmente stabilito nel contratto di appalto.

In altri termini la citata clausola di cui all’art. 8, stabilendo un meccanismo convenzionale di revisione del prezzo del servizio di vigilanza armata, svolto da La Sicurezza in favore di ENAC, parametrandolo agli importi delle tariffe prefettizie, cui liberamente rimanda per relationem, non risulta contraria ad alcuna disposizione di legge, ma è invece valida ed efficace in quanto concordata nell’ambito dell’autonomia contrattuale lasciata alla disponibilità delle parti.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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