L'ex marito non può contestare il credito dell'ex moglie relativo alle spese di baby-sitting, definito con provvedimento presidenziale fondato sul Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale. Le spese per la baby sitter sono, infatti, prive di qualsiasi carattere di straordinarietà se agevolmente rappresentate in quanto certe e prevedibili nel loro ordinario ripetersi.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n. 4388 del 10/02/2022
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20347-2020 proposto da:
D.B.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO FANINI;
– ricorrente –
contro
Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA, 1/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA PANELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 325/2020 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 17/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti D.B.P., seguito pure da memoria, impugna l’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Verona, rigettandone il gravame, ha confermato l’impugnata decisione di rigetto in primo grado dell’opposizione proposta dal medesimo avverso il precetto notificatogli dall’ex coniuge Z.A. al fine del rimborso delle spese di babysitteraggio nella misura a tal fine per esse prevista dal protocollo famiglia come recepito nel provvedimento presidenziale azionato dalla Z. che resiste all’odierno gravame con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente contrasta l’avviso del decidente – secondo cui non si renderebbe necessario l’accertamento del credito così insorto a mezzo di un nuovo titolo esecutivo, trattandosi di spesa condivisa nella sua necessità ed indeterminata solo nel quantum – sulla considerazione che il temperamento in tal modo assecondato dalla giurisprudenza di questa Corte postula che la determinazione del relativo il credito sia “oggettivamente agevole” e che esso sia “liquidabile sulla base di criteri oggettivi”, circostanze non ricorrenti nella specie a cagione delle contestazioni mosse dal ricorrente in ordine alla durata oraria del servizio e alle indennità riconosciute.
3. Il motivo è inammissibile.
Fermo infatti che il decidente ha inteso estendere l’intendimento espresso da questa Corte in materia di spese mediche e spese scolastiche per minimali esigenze di effettività della tutela del relativo credito (Cass., Sez. III, 23/05/2011, n. 11316), sul presupposto che, al pari di queste anche per le spese di babysitting difetta ogni ragione di straordinarietà in quanto esse si presentano sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi (Cass., Sez. I, 15/02/2021, n. 3835), la censura, priva perciò di ogni addentellato nel diritto vivente, aggredisce per il resto l’apprezzamento in fatto condotto dal decidente di merito allorché questo ha ritenuto che alla stregua delle determinazioni adottate con il protocollo famiglia, cui si era riportato nella specie il titolo posto in esecuzione dalla resistente, il credito, oltre che certo nell’an, fosse pure determinabile nel quantum.
Di conseguenza evocando i parametri della determinabilità e della liquidabilità sulla base di criteri oggettivi, a suo avviso asseritamente violati dal decidente, il ricorrente non formula un’infondata critica di diritto, ma rivendica unicamente la rinnovazione del giudizio intorno ad essi e chiama perciò questa Corte ad esercitare un compito palesemente estraneo ai proprio fini.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile 5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 1600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 18 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022