LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23151/2015 R.G. proposto da:
Edilizia Residenziale S.Maria srl, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Bernardo Compasso Serrao di Roma, come da procura in atti, ivi el.dom.to in Via Lorenzo il Magnifico 110;
– parte ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– parte resistente –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lazio n. 1115/20/15 del 23.2.2015;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2.2.2022 dal Presidente Giacomo Maria Stalla;
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE p. 1. La Edilizia Residenziale S.Maria srl ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in solo parziale accoglimento dell’appello da essa proposto, ha ritenuto in parte legittimo l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate per Ires-Irap 2005 su ricavi non dichiarati da vendita di porzione di lotto edificabile.
Con i tre motivi di ricorso la società ha lamentato sotto vari profili ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5, 4 e 3 – rispettivamente come omesso esame di fatto decisivo, come violazione dell’art. 112 c.p.c., e come omessa considerazione di prova decisiva – il mancato accoglimento del motivo di opposizione, reiterato in appello, circa la erroneità della pretesa concernente il versamento di Euro 24.775,00 per Ires, di Euro 3.203,00 per Irap e di ulteriori somme per sanzioni ed interessi.
La società contribuente, in corso di giudizio, ha presentato istanza di sospensione per avvenuta richiesta di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, come da istanza presentata il 28.5.2019 (protocollo n. 0901737) con riguardo al presente ricorso per cassazione e versamento contestuale della prima rata (il tutto come da documentazione in atti).
A fronte di ciò, l’Agenzia delle Entrate, dopo essersi costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ha depositato memoria per l’odierna Camera di consiglio, insistendo per il rigetto del ricorso, salva la precisazione che: “l’Ufficio, a seguito della emissione della sentenza impugnata ex adverso, parzialmente favorevole, ha prestato formale acquiescenza per la parte di sua soccombenza, con provvedimento in data 4 agosto 2015”.
Risulta però decisivo il disposto di legge (citato art. 6, comma 6) secondo cui: “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019, (…)”; si stabilisce inoltre (comma 10) che, su richiesta del contribuente che acceda alla definizione, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2020, e che (comma 12) “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali”; per poi concludersi (comma 13") che: “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. (…) Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Posto che nel caso di specie, a fronte dell’avvenuta presentazione dell’istanza di definizione e del versamento della prima rata, l’Agenzia delle Entrate non ha manifestato, nelle forme e nei termini previsti, alcun provvedimento di diniego o istanza di trattazione, il processo deve in effetti ritenersi estinto; le spese, come per legge, vanno compensate.
PQM
La Corte:
– dichiara estinto il processo;
– spese compensate Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 2 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022