LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2152/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
Ghero s.a.s. di G.E. & C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Antonietta Lamazza e Francesca Lamazza, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Colonna Antonina n. 41;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 81/10/12 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, pronunciata il 19 marzo 2012, depositata il 24 maggio 2012 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro l’Aeffe S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 81/10/12 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, pronunciata il 19 marzo 2012, depositata il 24 maggio 2012 e non notificata, che ha accolto l’appello della società contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiori redditi ai fini delle imposte dirette ed Iva relativamente all’anno di imposta 2004;
a seguito del ricorso, la società contribuente resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’11/10/2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
parte contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, con la documentazione attestante la presentazione dell’istanza di definizione, la determinazione dell’importo dovuto ed il pagamento della prima rata, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione;
con ordinanza dell’11 ottobre 2019, la Corte ha sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito dalla L. n. 136 del 2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo;
successivamente, la società ha depositato memoria telematica, con allegata documentazione, chiedendo dichiararsi l’interruzione del giudizio per il fallimento della società, allegando sentenza dichiarativa del fallimento, e documentazione attestante il pagamento delle ulteriori rate da 1 a 10.
CONSIDERATO
CHE:
rilevato che, come ribadito anche di recente da questa Corte, “l’intervenuta modifica dell’art. 43 L.fall. per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l’invio della copia del ricorso per il tramite dell’ufficio postale, quand’anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest’ultimo” (Cass. n. 15928/2021);
visto che parte contribuente ha depositato l’istanza di sospensione del processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, e che, a seguito della disposta sospensione, il processo è stato fissato all’odierna camera di consiglio, comunicata alle parti;
rilevato che, nelle more, la società contribuente ha depositato documentazione, attestante la presentazione dell’istanza di definizione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 la determinazione dell’importo dovuto ed il pagamento della prima rata, nonché delle rate successive venute a scadenza;
vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell’importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che l’Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez. L., n. 11540/2019, in tema di definizione agevolata D.L. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2016, n. 225);
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (tale non potendosi ritenere l’istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
ritenuto che, pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, tale comma 13 il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;
rilevato che ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022