Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4457 del 11/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24681/2015 proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’Avv. Michele Di Fiore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Banco di S. Spirito n. 42, presso Gnosis Forense s.r.l.;

– ricorrente –

contro

D.G., nato a *****, c.f. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2670/39/15 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO, tenutasi mediante collegamento da remoto in seguito al rinvio a nuovo ruolo disposto nell’adunanza del 5 novembre 2020 al fine di acquisire il fascicolo del giudizio di merito.

RILEVATO

CHE:

con ricorso di prime cure, D.G. (d’ora in poi, anche “il contribuente”) impugnò l’iscrizione ipotecaria sui suoi immobili a fronte del mancato pagamento di n. 38 cartelle del valore complessivo di Euro 193.490,24;

con la sentenza n. 682/2011, la CTP di Napoli accolse il ricorso del contribuente;

con la sentenza n. 2670/2015, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, la CTR della Campania rigettò l’appello di Equitalia Sud s.p.a. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”);

avverso tale sentenza, l’agente della riscossione propose sia ricorso per cassazione, sia ricorso per revocazione dinanzi alla CTR della Campania;

con la sentenza n. 8043/2016, la CTR della Campania accolse il ricorso per revocazione e dispose per il giudizio rescissorio la regressione del processo dinanzi alla CTP di Napoli;

la CTP di Napoli, con sentenza n. 16852/2017, prodotta agli atti del giudizio e munita di attestazione di passaggio in giudicato, ha dichiarato inammissibile il ricorso di prime cure del contribuente in quanto proposto a mezzo di operatore postale privato.

CONSIDERATO

CHE:

la sentenza impugnata con il presente ricorso per cassazione non esiste più da quando è stato accolto il ricorso per revocazione spiegato dall’agente della riscossione dinanzi alla CTR della Campania;

l’odierno ricorso, pertanto, deve essere definito con una dichiarazione di improcedibilità per cessata materia del contendere;

non vi è luogo a pronunciare sulle spese, atteso che l’esito del presente giudizio è stato determinato dall’eliminazione dal mondo giuridico della sentenza impugnata a seguito dell’esperimento di un diverso mezzo di impugnazione dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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