Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4484 del 11/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4948-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MACCIO’, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA MESIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 31/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. M.R. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia avverso l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia del Territorio con il quale l’Ufficio procedeva al recupero dei tributi relativi all’imposta ipotecaria, alla tassa ipotecaria, all’imposta di bollo e alle spese di notifica.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Liguria, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’appellato, dichiarava inammissibile l’appello essendo il ricorso stato sottoscritto da persona fisica priva di alcuna delega specifica a firmare l’atto e, quindi, carente del potere di rappresentanza.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo di impugnazione l’Ufficio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 18, 10 e 11, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e D.L. n. 95 del 2012, art. 23 quater in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR abbia errato nel non riconoscere la validità della sottoscrizione dell’appello dell’ing. P. direttore dell’Agenzia del Territorio incorporata nell’Agenzia delle Entrate.

2 Il motivo è fondato.

2.1 Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza” (cfr. Cass. 6691/2014, 15470/2016, 5201/2016 e 27325). Ed ancora più recentemente è stato precisato che “nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest’ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà” (cfr. Cass. 27570/2018 e 17369/2020).

2.2 Nella fattispecie in esame è pacifico che il sottoscrittore dell’atto di appello, ing. P., ha ricoperto la carica di Direttore dell’Agenzia del Territorio (articolazione amministrativa che ha emesso l’atto di liquidazione impugnato) e, a seguito della soppressione dell’Agenzia del Territorio con conseguente accorpamento delle sue funzione in quelle dell’Agenzia delle Entrate, è entrato a far parte dell’organico di tale ufficio.

2.3 Ha, dunque, errato la commissione tributaria nel risolvere la questione sulla base della mera considerazione della non avvenuta esibizione in giudizio di una delega specifica ad appellare la sentenza.

3 In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia Commissione Tributaria della Regione della Liguria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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