Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4487 del 11/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11740-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA DE NINNO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO BRAGAGNI;

– controricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA DE NINNO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO BRAGAGNI;

– controricorrente –

contro

ZONA NOTTE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TOSCANA, depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La CTR della Toscana, con sentenza nr 95/2019, rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato accolto il ricorso della società Zona Notte s.r.l. nei riguardi dell’avviso di accertamento relativo alla contestazione dell’irregolare tenuta delle scritture contabili di magazzino e constatato la sussistenza di redditi occulti in base alla presunzione prevista dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4.

Il Giudice del gravame rilevava che la verifica e l’ispezione erano state eseguite presso la sede del contribuente determinando accertamenti sia ai fini Iva sia a fini delle imposte sui redditi sottolineando che l’Agenzia aveva pretermesso un adempimento obbligatorio in sede istruttoria determinando l’invalidità dell’accertamento finale malgrado il contribuente avesse assolto all’onere di enunciare le ragioni che avrebbe fatto valere nel caso il contraddittorio fosse stato tempestivamente instaurato.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente.

Con l’unico motivo si denuncia la nullità della sentenza in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essersi il giudice di appello dato carico di esplicitare gli elementi in base ai quali è pervenuto alla conclusione del rigetto del gravame. Il motivo è infondato.

Deve escludersi il difetto assoluto di motivazione, dedotto con il ricorso, non essendo ravvisabile, in relazione alle statuizioni contenute nella decisione impugnata, alcuna anomalia motivazionale destinata ad acquistare significato e rilevanza alla stregua delle pronunce a Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016.

Considerato, infatti, che ricorre il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l’iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando in modo esaustivo i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento.

Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, né tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248).

La CTR afferma infatti che il contraddittorio non ha avuto luogo sostenendo che la verifica e l’ispezione sono state eseguite presso la sede del contribuente ” determinando accertamenti sia ai fini Iva (tributi armonizzati) sia ai fini delle imposte sui redditi e che la società contribuente aveva assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Avvocatura al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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