LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17505-2020 proposto da:
B.D., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MONGELLI;
– ricorrente-
contro
CURATELA FALLIMENTO DI S.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2228/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
B.D. ricorre per cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 24 ottobre 2019, che ha confermato quella di primo grado di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento percepito dal medesimo nell’anno anteriore al fallimento della ditta individuale S.D. dichiarato con sentenza del Tribunale di Bari del 28 giugno 2010;
ha dedotto la violazione della L. Fall., art. 67, per omessa o errata valutazione dell’elemento soggettivo dell’azione, nonché per omessa o errata applicazione in proposito degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c.;
la curatela non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile;
la corte d’appello ha rettamente desunto la scientia decoctionis da elementi di prova altamente sintomatici, rappresentati (i) dal previo rilascio di una cambiale da parte del fallito a parziale copertura del saldo dovuto per opere di termoidraulica – cambiale non onorata e seguita da un processo esecutivo instaurato dal medesimo creditore; (ii) dall’esistenza sin dall’anno 2009 di numerosi protesti a carico del fallito stesso;
questa Corte ha più volte affermato che nella revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente deve sì essere effettiva (e non meramente potenziale), ma può in ogni caso esser provata dal curatore tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c., desumibili anche dall’esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa (v. per tutte Cass. n. 526-16);
la relativa valutazione integra una questione di merito, insindacabile ove – come nella specie congruamente motivata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022