LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7329-2021 proposto da:
O.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PROTEZIONE INTERNAZIONALE BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente-
avverso la sentenza n. 2338/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’11/01/2022 dal Consigliere Relatore Don. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
O.G., nigeriano, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bologna in data 4 settembre 2020 che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;
il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.
CONSIDERATO
che:
in unico contesto il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,22 e 117 Cost., della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e del t.u. imm., artt. 5 e 19, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;
il ricorso è inammissibile perché assolutamente generico;
la corte territoriale ha negato ogni credibilità al racconto del richiedente, incentrato sul timore di subire trattamenti degradanti e discriminatoria a cagione della sua omosessualità;
la critica del ricorrente, del tutto generica come detto, non è confacente al paradigma del giudizio di legittimità, neppure comprendendosi a quale misura tutoria (se rifugio, protezione sussidiaria o protezione umanitaria) egli abbia inteso riferire la censura;
in ogni caso si scontra col motivato giudizio di non credibilità personale, che integra una valutazione in fatto;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022