Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4514 del 11/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13255-2020 proposto da:

C.L., elettivamente in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10156/2019 del. TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 19.11.19, il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 445-bis c.p.c., comma 6 in opposizione ad accertamento tecnico preventivo (ATP), ritenendo corretto l’accertamento negativo del possesso da parte dell’assistita in epigrafe delle condizioni sanitarie per beneficiare dell’indennità di accompagnamento ed ha condannato l’assistito alle spese di lite.

Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per due motivi, lamentando -col primo motivo- la violazione degli artt. 132 e 149 att. c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento delle condizioni di handicap grave e di pensione di inabilità ticket, nonché -con il secondo motivo- la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ragione della condanna alle spese. L’INPS è rimasto intimato.

Il primo motivo è manifestamente fondato in ragione della omessa pronuncia su domanda proposta di ricoscimento del requisito sanitario di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, (status di handicap grave) e di una percentuale di invalidità pari al 100 utile ai fini della concessione della pensione di inabilità, pur riscontrati dal CTU.

Nel descritto contesto, l’assistita ha presentato dissenso ed opposizione solo in relazione al mancato riconoscimento dell’accompagnamento, mentre sulle altre prestazioni il giudice non si è pronunciato.

Questa Corte (Cass. Sez. VI-L n. 4304 del 2020 e 3377 del 2019) ha già chiarito che al giudice dell’opposizione è rimesso l’accertamento dell’intera res controversa e non solo della cognizione delle ragioni della contestazione, in quanto altrimenti non vi sarebbe alcun accertamento in relazione alla parte non contestata delle conclusioni del ctu, con riflessi peraltro sulle spese dell’intera lite.

Il secondo motivo resta assorbito.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la causa va rinviata ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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