LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13429-2020 proposto da:
T.M.A., nella qualità di esercente la patria potestà
sul minore C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA MARAGLINO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 12291/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 25.9.19 il tribunale di Roma, all’esito di procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha negato la sussistenza in capo all’assistita in epigrafe del requisito sanitario ai fini dell’indennità di accompagnamento ed ha condannato la predetta al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice ha ritenuto che l’assistito non avesse diritto all’esenzione delle spese ex art. 152 att. c.p.c., in quando la dichiarazione redditale presentata era priva di data.
Avveso tale decreto ricorre l’assistito con un motivo (che deduce violazione dell’art. 152 att. c.p.c.); l’INPS è rimasto intimato.
Il motivo è manifestamente fondato.
E’ pacifico che la dichiarazione reddituale in quAestione è stata prodotta sin dall’introduzione del giudizio per accertamento tecnico preventivo in allegato al ricorso, nel cui corpo peraltro è stata riprodotta la dichiarazione reddituale.
In tale contesto, la dichiarazione che sia priva di data propria al più prenderà la data del ricorso, sicché la mancanza di data nell’allegato è priva di rilievo, essendo indubitabile che al momento della domanda giudiziale la dichiarazione reddituale rilevante ai fini dell’esonero delle spese di lite era presente.
Il decreto impugnato deve dunque essere cassato nel capo delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito dichiarando irripetibili le spese di lite dell’ATP.
Spese del presente giudizio secondo soccombenza, (NDR: testo originale non comprensibile).
PQM
accoglie il ricorso, cassa il capo relativo alle spese del decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese del giudizio di ATP.
condanna l’INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, (NDR: testo originale non comprensibile).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022