LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1442-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO, SCIPLINO ESTER ADA, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA;
– ricorrenti –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 457/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/07/2015 R.G.N. 206/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 457 del 2015, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito dell’INPS per contributi dovuti da P.A. alla Gestione commercianti nell’anno 2005;
2. avverso tale pronuncia l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
3. P.A. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
Che:
4. con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18, (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2), D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1-2, come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modif. in L. n. 112 del 2002), D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 36-bis, comma 2, lett. f), e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, per avere la Corte di merito ritenuto la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione commercianti, sebbene le peculiarità che presiedono all’accertamento dell’obbligazione contributiva, e al suo successivo adempimento, impedissero l’esercizio del diritto alla riscossione anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; assume, in premessa, che nella specie risultava pacifico, perché non oggetto di contestazioni nelle fasi di merito, l’obbligo di iscrizione per l’anno 2005 in qualità di lavoratore autonomo abituale, iscritto d’ufficio alla gestione commercianti, e sbarrato il quadro RR della dichiarazione dei redditi relativo all’occupazione prevalente in ordine ad attività inquadrabile nella relativa gestione commercianti;
5. sì controverte della decorrenza della prescrizione del diritto dell’INPS ai contributi per l’anno 2005;
6. il motivo è infondato, essendosi chiarito, in tema di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccendente il minimale, che il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito per cui la prescrizione dei contributi pretesi dall’INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così, fra tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019; nn. 17610, 5413 del 2020);
7. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;
8. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022