Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4590 del 11/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18144/2013 proposto da:

D. S.N.C. DI D.D., A. & C., nonché D.A.

in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Anapo n. 20, presso lo studio dell’avvocato Carla Rizzo, rappresentati e difesi dall’avvocato Carla Rizzo e dall’avvocato Danilo Areni.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore.

– intimata –

Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. UMBRIA, n. 09/04/13, depositata il 17/01/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09 febbraio 2022 dal consigliere Dott. Riccardo Guida.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società D. S.n.c. di D.D., A. & C. ed il socio D.A. in proprio hanno proposto ricorso per cassazione, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate – che è rimasta intimata in quanto ha depositato un “atto” (non qualificabile come controricorso, fuori quindi dalla previsione di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1), – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, indicata in epigrafe, che (in disparte le statuizioni dei giudici di merito su altri atti impositivi, nei confronti della società e dei soci, sui quali si è formato il giudicato), ha respinto l’appello dei contribuenti avverso la sentenza (n. 286/07/2010) della Commissione tributaria provinciale di Perugia che (per quanto ancora rileva) aveva rigettato l’opposizione agli avvisi di accertamento n. *****, in materia di Iva (aliquote 2004), e n. *****, in materia di Iva (e altro, sempre per l’anno d’imposta 2004).

2. Con istanza in data 04/03/2020 i ricorrenti, dato atto che questa Corte aveva fissato udienza in Camera di consiglio per il 1/04/2020, hanno chiesto che il ricorso sia “archiviato per intervenuto pagamento”, in quanto, in pendenza del giudizio di legittimità, essi hanno provveduto “all’adempimento in virtù di definizione agevolata con la rottamazione”, come attestato dalla documentazione allegata al ricorso, riguardante i versamenti degli importi dovuti per la “rottamazione” delle cartelle esattoriali correlate agli atti impositivi sopra menzionati.

La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo. Nelle “note conclusive” depositate in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno chiesto che il ricorso venga “archiviato” sul presupposto dell’adesione alla “rottamazione” e dell’adempimento dei relativi oneri presso l’Agenzia delle entrate di *****.

3. L’istanza attesta la sopravvenuta carenza d’interesse dei ricorrenti ad ottenere una decisione in relazione al ricorso come originariamente proposto. Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

4. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’ufficio finanziario non ha svolto alcuna attività difensiva.

5. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella specie in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’originaria inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 29822/2018; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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