LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27639/2015 R.G. proposto da:
CAD Europa 2005 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Turci, Raffaella Vianello e Alessandro Fruscione, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Giovanbattista Vico, 22;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 403, depositata il 13 aprile 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– la CAD Europa 2005 s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 13 aprile 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di rettifica di accertamento emesso per il recupero di diritti doganali applicati per operazioni di importazione poste in essere dalla Preqù Italia s.r.l. e a lei notificato quale rappresentante indiretto in dogana della Preqù Italia s.r.l.;
– con distinte memorie del ***** la ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio in considerazione del perfezionamento della definizione della lite ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;
– quindi, con nota del 10 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate dichiara di aderire ad una siffatta richiesta, evidenziando che le contribuenti hanno provveduto al versamento di quanto dovuto.
CONSIDERATO
che:
– sulla base del contenuto di tale nota e della documentazione ad essa allegata, attestante l’avvenuta definizione agevolata della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso;
– quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi della richiamata disposizione, comma 3;
– non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto ostativo dell’esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr., sia pure con riferimento alla fattispecie dell’adesione a definizione agevolata delle liti previste da altre disposizioni normative, Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022