Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4597 del 14/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9887/2017 proposto da:

Intesa Sanpaolo Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio n. 2 presso lo studio degli avv.ti Pasquale Russo e Guglielmo Fransoni, da cui è rappresentata e difeso, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla P.zza Barberini n. 12 presso lo studio dell’avv. Marcello Cecchetti, unitamente agli avv.ti Lucia Bora e Arianna Paoletti dell’Avvocatura Regionale, da cui è rappresentato e difeso come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1828/17/2016 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal consigliere Dott. D’ORIANO MILENA.

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 1828/17/16, depositata in data 17 ottobre 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla Regione Toscana avverso la sentenza n. 14/2/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una serie di avvivi di accertamento relativi al mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all’annualità 2009, in riferimento ad altrettanti veicoli di proprietà della Centro Leasing Spa, poi incorporata da Intesa Sanpaolo Spa, concessi dalla stessa in locazione finanziaria, di cui la Regione Toscana aveva richiesto il pagamento alla società proprietaria all’esito del mancato versamento da parte degli utilizzatori;

3. la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente individuando il soggetto passivo del tributo nel solo utilizzatore a seguito della modifica normativa disposta dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2;

4. la CTR aveva riformato la sentenza di primo grado, rilevando che anche a seguito di tale modifica normativa, tenuto conto del quadro normativo successivo, permaneva in caso di locazione finanziaria un vincolo di solidarietà passiva tra proprietario e utilizzatore sicché, a fronte dell’inadempimento di quest’ultimo, correttamente la Regione Toscana aveva richiesto il pagamento al condebitore in solido;

5. avverso la sentenza di appello Intesa Sanpaolo Spa proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 15 aprile 2017, affidato a due motivi; la Regione Toscana resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29, della L. n. 99 del 2009, art. 7, del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, degli artt. 11 e 15 preleggi, dell’art. 1294 c.c., e la contrarietà dell’interpretazione accolta con gli artt. 3,97,101,104 e 117 Cost. e con l’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che a seguito dell’abrogazione della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, conv. dalla L. n. 125 del 2015, ad opera del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, conv. dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, dovesse tornare ad applicarsi la norma originaria di riferimento, di cui alla L. n. 99 del 2009, art. 7 da interpretarsi nel senso della sussistenza di un vincolo di solidarietà tra proprietario e utilizzatore, in quanto, a suo giudizio, l’abrogazione poteva operare solo per il futuro, per cui per le fattispecie venute ad essere in data antecedente la norma di interpretazione, doveva comunque trovare applicazione.

La ricorrente sollevava in subordine una questione di illegittimità costituzionale per violazione delle norme elencate nel motivo;

2. con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29, della L. n. 99 del 2009, art. 7 e dell’art. 1294 c.c., e la contrarietà dell’interpretazione accolta con l’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che, in ogni caso, già la norma originaria aveva individuato il presupposto impositivo dando rilievo alla disponibilità effettiva del veicolo quale criterio alternativo alla proprietà, senza introdurre alcun vincolo di solidarietà tra proprietario ed utilizzatore.

Osserva che:

1. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, risultano fondati.

1.1 Come già ritenuto da questa Corte in fattispecie analoga, in tema di tassa automobilistica, il D.L. n. 113 del 2016, art. 10 (conv. dalla L. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis(conv. dalla L. n. 125 del 2015) – che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto – ha reintrodotto, “pro futuro”, la medesima regola impositiva già ricavata dalla L. n. 99 del 2009, art. 7 da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. L. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. D.L. n. 113 del 2016). (cfr. Cass. n. 13131 del 2019) 2. In tale decisione la S.C. ha così ricostruito il quadro normativo di riferimento:

– del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, il comma 29 divenuto comma 31 in sede di conversione da parte della L. 28 febbraio 1983, n. 53, ha individuato il soggetto passivo della tassa automobilistica, prevista dal medesimo art. 5, nel soggetto che, in base al registro automobilistico, risulta essere il proprietario del veicolo;

– della L. 23 luglio 2009, n. 99, l’art. 7, in vigore dal 15 agosto 2009, mentre al comma 1 ha previsto che “al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti”, al comma 2 ha modificato l’art. 5, comma 29, cit., nel senso che sono soggetti passivi della tassa “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”; infine, al comma 3, ha disposto che “la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo”.

2.1 Intorno alla nuova legge si è sviluppato un dibattito interpretativo, nella dottrina e nella giurisprudenza di merito, sul significato da attribuire all’espressione “al pagamento delle tasse sono tenuti…proprietari… ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria…”: per una tesi il soggetto passivo della tassa doveva essere individuato nel proprietario del veicolo per il caso in cui non vi fosse un utilizzatore, “ovvero”, in caso contrario, nell’utilizzatore, in sostituzione del concedente; per altra tesi con il termine “ovvero”, la soggettività passiva era stata estesa all’utilizzatore, senza esonerare il proprietario, talché sia l’utilizzatore sia il proprietario erano tenuti al pagamento e, stante la presunzione di solidarietà passiva ex art. 1294 c.c. vi erano tenuti in solido.

Entrambe le tesi hanno individuato un argomento a proprio sostegno nel disposto dell’art. 7 cit., comma 1 ritenendo, da un lato, che detto comma avesse escluso le imprese concedenti dal novero dei soggetti obbligati verso gli enti impositori facendone una sorta di sostituti d’imposta volontari, dall’altro lato, che detto comma non troverebbe giustificazione ove l’obbligo di versamento sussistesse soltanto in capo all’utilizzatore e non anche, in via solidale, in capo alla società di leasing proprietaria del bene.

2.3 La L. 6 agosto 2015, n. 125, art. 9-bis di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 ha quindi stabilito che “il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 2, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria”.

– il comma 9-ter, ha poi sostituito il comma 3 della L. n. 99 del 2009, art. 7, con la previsione per cui “la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo”.

– il D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, conv. dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha quindi abrogato il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 9-bis, e stabilito che la competenza del luogo di residenza dell’utilizzatore si applica a decorrere dal 15 giugno 2016 (la data di entrata in vigore del medesimo decreto 113) e che “alla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria”.

Con quest’ultimo intervento, il legislatore ha, da un lato, abrogato la legge d’interpretazione autentica della L. n. 99 del 2009 in forza della quale retroattivamente il soggetto passivo della tassa era stato individuato nel solo utilizzatore, con esclusione del concedente, salvo il caso in cui questi abbia provveduto al pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori, per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria, e dall’altro lato, introdotto per il futuro una regola identica a quella cancellata.

3. Quanto agli effetti di tale ultima disposizione va innanzitutto escluso che l’abrogazione possa essere letta come determinativa della riapertura dell’originaria situazione di incertezza, perché tale esegesi presupporrebbe che l’abrogazione della legge interpretativa abbia un effetto retroattivo, ipotesi già esclusa, seppure in diverse fattispecie da Cass. n. 8522 del 2015 e n. 11362 del 2020, secondo cui l’abrogazione opera ex nunc, perché nel momento in cui essa interviene “la legge di interpretazione autentica ha già esplicato i propri effetti volti a chiarire la valenza della norma interpretata” specie laddove la nuova norma, nel riformulare la disciplina in materia, ne abbia riprodotto il contenuto.

L’intervento legislativo potrebbe poi essere inteso come finalizzato a sostituire la regola d’interpretazione abrogata con una regola opposta, con conseguente assoggettamento alla tassa, fino al 15 giugno 2016, non del solo utilizzatore ma anche del concedente.

3.1 Ebbene una tale interpretazione si pone in primo luogo in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 4 inoltre, l’inversione della disciplina per i rapporti di imposta relativi al periodo dal 15 agosto 2009 al 15 giugno 2016 e la reintroduzione di quella stessa disciplina per il periodo successivo, in assenza di circostanze giustificative di simile stravolgimento e rinnovazione, renderebbe l’ultimo intervento legislativo incomprensibile perché del tutto privo di logica rispetto al regime abrogato e a quello dallo stesso reintrodotto, che invece convergono in senso univoco verso l’individuazione dell’utilizzatore come unico legittimato passivo di imposta, salvo la prevista eccezione.

Deve quindi escludersi che la L. n. 160 del 2016 possa essere intesa nel senso che all’abrogazione della legge di interpretazione autentica n. 78 del 2015 consegua l’introduzione per i rapporti sorti fino al 15 giugno 2016 di una regola d’interpretazione opposta, dovendosi invece accedere alla più corretta interpretazione sistematica secondo cui la stessa costituisca piuttosto una mera riformulazione della disciplina già ricavabile dalla L. n. 99 del 2009, art. 7 come interpretata alla luce della legge abrogata, che ha confermato anche per il periodo successivo al 15 giugno 2016 l’individuazione della soggettività passiva della tassa automobilistica nel solo utilizzatore, secondo quanto già chiarito dalla legge interpretativa abrogata.

Tale lettura è infatti l’unica che consente di evitare incomprensibili ed irrazionali fratture di disciplina tra le fattispecie relative al periodo 15 agosto 2009-15 giugno 2016, alle quali l’art. 7 cit. si applica nell’interpretazione ancora fornitane della norma interpretativa abrogata, e le fattispecie relative al periodo successivo, soggette alla nuova regolamentazione.

4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

4.1 Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, tenuto conto del progressivo evolversi della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate e della complessità del quadro normativo innanzi descritto.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale tenuta da remoto, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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