Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4665 del 14/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30028 – 2020 R.G. proposto da:

P.C. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Latina, località Borgo Montello, strada Minturnae, n. 171, presso lo studio dell’avvocato Leonardo Pighin che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Avvocato S.A. – c.f. ***** – da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Latina, alla via B. Cairoli, n. 13, presso il suo studio.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 6915 del 17.11.2020 del Tribunale di Latina;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 2.3.2020 l’avvocato S.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Latina P.C..

Premetteva che il convenuto lo aveva incaricato di assisterlo ai fini della compravendita di un immobile del valore di Euro 850.000,00 nonché ai fini di un ulteriore acquisto del valore di Euro 290.000,00.

Premetteva che il convenuto lo aveva incaricato di rappresentarlo ed assisterlo nel giudizio n. 966/2014 dinanzi al Tribunale di Latina avente ad oggetto opposizione ex art. 404 c.p.c..

Premetteva che il convenuto lo aveva incaricato di rappresentarlo ed assisterlo nel giudizio n. 916/2013 dinanzi al Tribunale di Terracina avente ad oggetto ricostruzione d’asse ereditario.

Esponeva che nonostante il buon esito dei mandati conferitigli il convenuto gli aveva corrisposto unicamente l’importo di Euro 6.000,00.

Chiedeva condannarsi il convenuto a corrispondergli la complessiva somma di Euro 45.087,40, oltre accessori, nonché la somma di Euro 1.000,13 versata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina ai fini del necessario visto di congruità.

2. Resisteva P.C..

3. Con distinto ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 30.7.2020 l’avvocato S.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Latina P.C..

Esponeva che il convenuto lo aveva incaricato di assisterlo in sede stragiudiziale; che il compenso a lui dovuto era rimasto insoluto.

Chiedeva condannarsi il convenuto a corrispondergli la somma di Euro 33.267,94, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, nonché la somma di Euro 584,40 versata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina ai fini del necessario visto di congruità.

4. Resisteva P.C..

5. Veniva disposta la separata trattazione, con rimessione al giudice monocratico dell’adito tribunale, del procedimento avente ad oggetto le pretese azionate con il ricorso depositato il 30.7.2020 “con riferimento all’attività prestata in sede stragiudiziale non collegata a quella giudiziale” (così ordinanza impugnata, pag. 4) ovvero con riferimento all’attività di assistenza stragiudiziale alla compravendita immobiliare ed all’ulteriore acquisto del valore di Euro 290.000,00.

6. Con ordinanza n. 6915 del 17.11.2020, a definizione del procedimento anzidetto, il giudice monocratico del Tribunale di Latina accoglieva la domanda e condannava il convenuto a pagare al ricorrente la somma di Euro 33.267,94, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002, e spese di lite.

Premetteva il tribunale che era destituita di fondamento la pregiudiziale eccezione di improcedibilità, siccome il collegio aveva – appunto – provveduto a separare la domanda relativa ai compensi per l’attività stragiudiziale dalla domanda relativa ai compensi per l’attività giudiziale.

Indi – il tribunale – evidenziava che la documentazione allegata era senz’altro idonea a dar conto del perfezionamento del contratto d’opera professionale e dello svolgimento dell’attività nell’interesse del resistente.

Evidenziava, in particolare, che il preventivo degli importi computati in aderenza alle tariffe professionali e da corrispondere al ricorrente, allegato alla scrittura privata di conferimento dell’incarico, era stato, al pari della scrittura, sottoscritto dal resistente, il quale per nulla aveva disconosciuto le sue sottoscrizioni.

Evidenziava inoltre che il ricorrente aveva depositato scrittura privata di riconoscimento del debito con sottoscrizione del resistente del pari non disconosciuta.

Evidenziava quindi che il ricorrente aveva adempiuto il suo onere probatorio e viceversa il resistente non aveva provato il versamento delle somme richieste ex adverso.

7. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso P.C.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L’avvocato S.A. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

8. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di inammissibilità del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

9. Il ricorrente ha depositato memoria.

10. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, e degli artt. 112 e 113 c.p.c..

12. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, e con riferimento agli artt. 112,113 e 134 c.p.c., ed al D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che il ricorso proposto dalla controparte dinanzi al Tribunale di Latina era improcedibile.

Deduce segnatamente che il rito prescelto dalla controparte non si attaglia al recupero di onorari professionali traenti titolo da attività stragiudiziale.

Deduce che le scritture prodotte non danno ragione dell’azionata pretesa. Deduce segnatamente che le scritture non recano specificazione degli elementi che consentono la determinazione degli importi ex adverso pretesi. Deduce che il tribunale non ha riscontrato quale attività è stata in concreto prestata dalla controparte.

Deduce che il tribunale ha riconosciuto tout court all’avvocato S. le somme pretese senza alcun riferimento ai parametri tariffari.

Deduce segnatamente che all’esito del giudizio iniziato con il ricorso depositato in data 2.3.2020 è stato riconosciuto all’avvocato S., per l’attività giudiziale espletata, un credito di Euro 19.736,60, sicché alla controparte sarebbe stato da riconoscere, per l’attività stragiudiziale espletata, al più un credito di Euro 25.350,67, pari alla differenza tra l’importo complessivo di Euro 46.087,40 inizialmente richiesto sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale, e l’importo di Euro 19.736,60 già riconosciuto.

13. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Il ricorso è dunque inammissibile.

14. Con l’ordinanza n. 6915/2020 in questa sede impugnata il Tribunale di Latina ha ritualmente e correttamente provveduto in composizione monocratica ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. – e non collegiale – con il rito sommario “ordinario” in tema di compensi stragiudiziali civili per attività stragiudiziale non correlata ad attività giudiziale.

Cosicché il rimedio esperibile sarebbe stato, ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., l’appello non già il ricorso per cassazione (si condividono i rilievi di cui a pag. 5 del controricorso). Del resto, esplicito, nel corpo del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 1, è il riferimento alle “prestazioni giudiziali” (cfr. Cass. (ord.) 17.10.2019, n. 26347, secondo cui anche in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata in giudizio).

Cosicché del tutto ingiustificata è la denuncia di improcedibilità veicolata dal primo motivo.

Cosicché ogni ulteriore ragione di doglianza (i/ ricorrente ha addotto, tra l’altro (cfr. ricorso, pag. 5), che il tribunale non ha vagliato l’adempimento dell’obbligo di rendere nota al cliente la facoltà di ricorrere al procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010) resta assorbita nel riscontro d’inammissibilità del ricorso.

15. In ogni caso, con riferimento agli ulteriori motivi, il tribunale ha congruamente ed ineccepibilmente evidenziato, per l’attività di assistenza stragiudiziale sia alla compravendita immobiliare del valore di Euro 850.000,00 sia all’ulteriore acquisto del valore di Euro 290.000,00, che l’incarico ed il relativo il compenso, in aderenza ai parametri tariffari, erano stati oggetto di comprovata, valida ed efficace, pattuizione; che non era stato disconosciuto dal resistente, qui ricorrente, lo svolgimento dell’attività professionale; che il resistente (qui ricorrente) si era limitato a generiche difese; che non vi era stata prova dell’avvenuto pagamento (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 4 – 5). Per una ((Ndr. Testo originale non comprensibile).

In questo quadro a nulla vale addurre che “il giudicante (…) è tenuto a verificare non solo l’effettiva esecuzione della prestazione, ma altresì la legittimità della pretesa creditoria” (così ricorso, pag. 3); a nulla vale addurre che “il giudice di merito ha pronunciato limitandosi ad un mero calcolo algebrico, riconoscendo al difensore l’intero importo richiesto eccezion fatta per la somma di Euro 584,40 (…)” (così ricorso, pag. 7); a nulla vale addurre che vi è prova “della mancata disamina di specifico motivo oppositivo, quale quello inerente l’apparente errore circa il quantum richiestò (così ricorso, pag. 7).

16. Ovviamente, contrariamente a quanto prospettato in memoria dal ricorrente, non si delinea alcuna necessità di rimessione alla Sezioni Unite di questa Corte in dipendenza della circostanza per cui nel giudizio iscritto al n. 20540/2020 r.g. il relatore ha concluso “per la manifesta infondatezza del ricorso, e non già per la sua inammissibilità”.

17. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente, P.C., a rimborsare al controricorrente, avvocato S.A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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