Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.47 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21514/2020 proposto da:

K.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. M. Gilardoni, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, Procura Generale Presso Corte Cassazione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 292/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 da Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da K.D., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che suo zio materno, presso il quale era cresciuto, prima gli aveva promesso in sposag la di lui figlia come seconda moglie, poi, essendosi fatto avanti un pretendente più benestante, aveva deciso di far sposare sua figlia a quest’ultimo. Siccome l’odierno richiedente già aveva avuto un rapporto sessuale con la ragazza sedicenne, quando lo zio lo seppe, lo cacciò di casa sporgendo denuncia contro di lui, perché in ***** il rapporto sessuale con una minorenne è vietato, se la coppia non è sposata. Il richiedente è stato anche picchiato dai cugini e, quindi, è fuggito. La Corte distrettuale ha ritenuto che la vicenda non integrasse una persecuzione per motivi religiosi, ne potevano ravvisarsi i presupposti della protezione internazionale. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lettera c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, per avere la Corte omesso di considerare il ragionevole sforzo effettuato dal ricorrente nella ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda di protezione internazionale, avuto riguardo alla coerenza ed alla plausibilità del suo racconto, ai fini della valutazione della cd. credibilità interna; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2, per il mancato riconoscimento, ai fini del rilascio del permesso umanitario, della dichiarata omosessualità, poiché tale condizione compromette in modo radicale il raggiungimento di un’esistenza dignitosa.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente contesta un giudizio di non credibilità che la Corte d’appello non ha mai reso, essendo stato il richiedente reputato credibile.

Il secondo motivo è inammissibile, perché volto a contestare genericamente la pronuncia della Corte del merito, la quale in riferimento all’integrazione ha valutato l’attività lavorativa ma nel giudizio comparativo, l’ha considerata non sufficiente presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. n. 24413/21). Inoltre, la questione dell’omosessualità è questione nuova.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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