LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19790-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI;
– ricorrente –
contro
S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BOER;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 241/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
CHE:
1. S.E. ha agito nei confronti dell’Inps al fine di ottenere il ricalcolo della pensione e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze maturate;
2. la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello dell’Inps e confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l’Istituto al pagamento della somma di Euro 33.928,87, a titolo di differenze sui ratei pensionistici dovuti nel periodo dall’1.10.2011 al 31.12.2017;
3. avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; S.E. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
5. con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 345 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che l’INPS solo in grado di appello avesse invocato la disciplina della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9. Assume, a tale riguardo, l’Istituto come l’individuazione della norma di disciplina del caso concreto sia attività demandata al giudice che non incontra i limiti delle eccezioni di merito;
6. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte attribuito rilievo alla mancata contestazione della consulenza tecnica nonostante la stessa fosse fondata sulla ritenuta applicabilità di una disciplina diversa da quella indicata dall’INPS;
7. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’Inps ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8; della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, nonché della L. n. 463 del 1983, art. 4, comma 16;
8. l’Istituto ha dedotto che la sentenza impugnata travisa il quadro normativo di riferimento in quanto richiama disposizioni non conferenti all’ipotesi concreta in cui “l’appellato è stato collocato in mobilità cd. lunga fin dal 2005 e fino al pensionamento del 2011”;
7. ha precisato che, nella fattispecie oggetto di causa, la pensione del S. deve essere calcolata, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 3, sulla retribuzione pensionabile corrispondente alla media degli ultimi dieci anni precedenti la decorrenza del trattamento, comprese le settimane di mobilità che danno luogo a contribuzione figurativa utile sia ai fini dell’accesso alla pensione sia ai fini della misura del trattamento, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9;
8. per l’INPS, il predetto art. 7, comma 9, è la norma speciale che regola l’incidenza del periodo di mobilità sull’accesso a pensione, disciplinando sia la rilevanza da attribuire al collocamento in mobilità, sia il valore da attribuire alle settimane di contribuzione figurativa (sulla base del trattamento straordinario di integrazione salariale e, quindi, con richiamo alla L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 4, come interpretato dal D.L. n. 463 del 1983, art. 4, comma 16);
8. si impone la trattazione congiunta dei motivi, sul presupposto che l’individuazione della disciplina di riferimento è attività demandata al Giudice che prescinde dalle allegazioni delle parti;
9. la citata L. n. 155 del 1981, art. 8, stabilisce, al comma 1, che “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”. Ulteriori criteri sono dettati, nel comma 2, per l’ipotesi in cui nell’anno solare non risultino retribuzioni effettive e, nel comma 3, per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione;
10. il medesimo articolo, al comma 4, stabilisce, anche, che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale”;
11. in maniera analoga, la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, prevede che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”; e l’art. 7, comma 1, sancisce, a sua volta, che l’indennità spetti “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”;
12. dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. n. 6161 del 2018, seguita di recente da Cass., VI sez, n. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l’importo dell’indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
13. come correttamente rilevato dall’Inps, il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria;
15. per le ragioni esposte il ricorso deve essere trovare accoglimento; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022