LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35988-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA GIANNICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1047/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Milano, a conferma della sentenza del Tribunale di Pavia, ha accolto la domanda con cui B.A. aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto ad accedere a pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, senza la dilazione della finestra annuale di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 comma 1; la Corte territoriale ha motivato che, mancando, nel sistema, una norma che preveda l’espressa applicazione alla pensione anticipata d’invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole; ha così dichiarato il diritto di dell’appellato di accedere alla pensione di vecchiaia conservando la previgente soglia anagrafica;
la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo;
B.A. ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’INPS contesta “Violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122”; prospetta un’interpretazione letterale della normativa in epigrafe ove, nel richiamare le pensioni di vecchiaia, e fissare, rispetto a esse, le relative “finestre” di pensionamento, la stessa non farebbe distinzione fra pensioni anticipate, mentre quanto al riferimento delle cd. finestre alle regole proprie degli “specifici ordinamenti”, sostiene che lo stesso dovrebbe ritenersi rivolto anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi;
il motivo è fondato;
alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019);
questa Corte ha affermato che il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l’intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022