LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 531/2021 proposto da:
L.C.R.T., difeso dall’avv. Giuseppina Marciano, giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il 14/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Milano, con provvedimento depositato il 14.12.2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da L.C.R.T. avverso il decreto di espulsione del 22.2.2020 emesso dal Prefetto di Milano.
Il Giudice di Pace ha osservato la tardività del ricorso in quanto depositato fuori termine (16 giugno 2020), oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento espulsivo (22 febbraio 2020), né il cittadino straniero aveva mai richiesto di essere rimesso in termini, provando di essere stato nell’impossibilità di presentare ricorso entro il termine utile.
Ha proposto ricorso per cassazione L.C.R.T. affidandolo ad un unico articolato motivo. L’intimato non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame della richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2.
Lamenta il ricorrente che, a differenza di quanto indicato dal Giudice di Pace, nel ricorso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13 a pag. 4, aveva formulato richiesta di rimessione in termini. In particolare, espone il ricorrente che gli era stato notificato il decreto prefettizio impugnato in data 22.2.2020, che in data 9.3.2020 era decorsa la sospensione dei termini processuali ex D.L. n. 18 del 2020, successivamente protrattasi fino all’11.5.2020, e che non era riuscito a comprendere l’avvenuta riapertura dei termini dal 12.5.2020, anche in relazione alle sue problematiche psichiatriche e neurologiche.
Era, pertanto, necessario rimetterlo in termini atteso che il mancato rispetto del termine perentorio di giorni 30 era stato determinato da un comportamento incolpevole.
2. Il ricorso è inammissibile.
Non vi è dubbio che il ricorrente, nel far valere l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di pace, per non essersi avveduto della richiesta di rimessione in termini contenuta nel ricorso, ha inammissibilmente proposto ricorso per cassazione, quando avrebbe dovuto, invece, proporre ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4. Non consta, infatti, dalla stessa prospettazione del ricorrente, che la questione della propria richiesta di rimessione in termini per impugnare il decreto di espulsione, avesse costituito un punto controverso (oggetto di discussione) su cui il decreto impugnato ebbe a pronunciare.
Erroneamente è stato quindi scelto dal ricorrente il mezzo di impugnazione ordinario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022