Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4745 del 14/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16232/2020 proposto da:

S.B., difeso dall’avv. Pompeo Demitri, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giuseppe Tenchini, in Roma, via Francesco De Sanctis n. 4;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositato il 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Lecce, con decreto depositato il 18 febbraio 2020, ha rigettato il ricorso proposto da S.B. avverso il decreto di espulsione prot. 113/2019 del 27.12.2019 emesso dal Prefetto di Lecce.

Il Giudice di Pace ha evidenziato che il cittadino straniero aveva subito condanne nello Stato italiano, né sussistevano i presupposti per applicare l’art. 19 T.U.I., non essendo ancora la moglie del ricorrente una cittadina italiana.

Ha proposto ricorso per cassazione S.B. affidandolo a due motivi. L’intimato non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1 bis, lett. c) TU Immigrazione.

Lamenta il ricorrente che alla propria moglie convivente è stata riconosciuta la cittadinanza italiana con D.P.R. 26 settembre 2019, trasmesso alla Prefettura (stessa Autorità che ha adottato l’espulsione) in data 10.10.2019 e notificato alla stessa moglie il 13.1.2020. Rileva, pertanto, che la mancata prestazione del giuramento da parte della moglie, indispensabile per acquisire la cittadinanza italiana (e per l’operatività del divieto di espulsione ex art. 19 T.U.I.), è quindi imputabile al grave ritardo della Amministrazione.

Si duole quindi che il Giudice di Pace non abbia interpretato ed applicato l’art. 19 T.U.I. nel senso che il divieto di espulsione si applichi tutte le volte in cui risulti emesso decreto di conferimento della cittadinanza, a nulla rilevando la mancata prestazione del giuramento, quando sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà del coniuge convivente dello straniero.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che, a norma della L. n. 91 del 1992, art. 10 “il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.

Non vi è dubbio quindi che la prestazione del giuramento costituisca un adempimento necessario ed imprescindibile al fine di acquisire la cittadinanza italiana. Ne’ può forzarsi l’interpretazione dell’art. 19 T.U.I., atteso che il divieto di espulsione è stato collegato necessariamente alla convivenza del cittadino straniero ad un coniuge di cittadinanza italiana e tale non è colui (o colei nel caso di specie) nei cui confronti sia stato emesso un decreto di concessione della cittadinanza, non seguito dalla prestazione del giuramento, indipendentemente dalle cause per cui non vi è stato tale adempimento.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. o comunque l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta il ricorrente che il Giudice di Pace ha totalmente omesso di decidere il secondo motivo di opposizione, articolato alle pagg. 8 e 9 dell’opposizione all’espulsione, in cui aveva dedotto il suo radicamento in Italia e la fitta rete di familiari (si era stabilito nel Comune di ***** con la propria famiglia da circa venti anni tanto da essere registrato nell’anagrafe del predetto comune, conviveva da allora con la propria coniuge ed il figlio, fissando la propria residenza a *****, e tutti i suoi familiari e parenti di primo e secondo grado erano titolari della carta di soggiorno a tempo indeterminato, oltre a trarre sostentamento dall’attività economica di bar e sala giochi svolta dalla moglie).

La questione dei legami familiari, da intendersi anche come fatto decisivo per il giudizio, non era stata decisa ai fini della valutazione della legittimità del divieto di espulsione.

4. Il motivo è fondato.

Va premesso che, avendo il ricorrente riassunto il contenuto del secondo motivo di opposizione del ricorso di primo grado (pag. 8 e 9) in cui aveva lamentato l’omessa valutazione da parte del Prefetto del suo radicamento e dei suoi legami familiari, può ritenersi che lo stesso ricorrente abbia assolto all’onere di allegazione in ordine alla avvenuta sottoposizione al giudice di Pace della questione di cui lamenta l’esame, della cui trattazione non vi e’, effettivamente, alcuna traccia nella sentenza.

Il giudice di pace non ha, infatti, minimamente affrontato la questione della rilevanza dei legami familiari come eventuale elemento ostativo all’espulsione, ma solo dell’inapplicabilità dell’art. 19 T.U.I., per non avere la coniuge del ricorrente ancora acquisito la cittadinanza italiana. Ne’ può mettersi in dubbio la natura decisiva del fatto di cui risulta omesso l’esame, atteso che, avendo il ricorrente dedotto che l’espulsione è stata intimata ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) T.U.I., trova applicazione il comma 2-bis che impone, nell’adozione del provvedimento di espulsione, di tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato. Ne consegue che il giudice di Pace è incorso nel vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al giudice di Pace di Lecce, nella persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa con rinvio al giudice di Pace di Lecce, nella persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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