Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4757 del 14/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26055/2020 proposto da:

O.H.M.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Merulana 76 presso lo studio dell’avvocato Gabrielli Guido, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MACOMER, depositato il 21/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il giudice di Pace di Macomer, con decreto del 21.08.2020, ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma del 19.08.2020, con cui è stato disposto il trattenimento di O.H.M.M. per trenta giorni presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di *****.

Il giudice di Pace, dopo aver evidenziato che il trattenuto era privo di titolo legittimante la sua presenza nel territorio nazionale, ha giustificato il trattenimento in relazione al pericolo che il cittadino straniero si sottraesse all’esecuzione del rimpatrio e al fine di individuare vettore idoneo all’esecuzione dell’espatrio con accompagnamento alla frontiera.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione O.H.M.M. affidandolo a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta l’erroneità del provvedimento di convalida per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 nonché per carenza di motivazione.

Contesta il ricorrente il richiamo effettuato dal Giudice ai precedenti penali asseritamente risultanti a suo carico, nonché la carenza di motivazione nel riferimento alle sue “condizioni personali”, senza che le medesime siano state indicate.

Infine, contesta il paventato (dal giudice di Pace) rischio di fuga.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 in relazione all’art. 5, par. 1 CEDU, in relazione al grave difetto di istruttoria, non avendo il Giudice di Pace provveduto alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del decreto di espulsione.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta l’erroneità del provvedimento di convalida per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1 bis sul rilievo che, al posto del trattenimento, avrebbero dovuto essere adottate a suo carico misure non coercitive e meno afflittive.

4. Tutti e tre i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta correlazione delle questioni trattate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

In primo luogo, il Giudice di Pace, in ossequio all’orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 7823/2019; Cass. n. 5750/2017), ha valutato incidentalmente la non manifesta illegittimità del decreto di espulsione, osservando che il ricorrente era privo di un titolo legittimante la sua presenza nel territorio dello Stato (circostanza neppure contestata nel ricorso).

La censura con cui il ricorrente contesta l’affermazione del Giudice di Pace in ordine all’esistenza a suo carico di precedenti penali è inammissibile, in quanto finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di primo grado. Peraltro, anche ove il ricorrente intendesse implicitamente lamentare l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace, per aver ritenuto (contrariamente al vero) sussistenti a suo carico dei precedenti penali, non rientrando tale questione tra i punti controversi su cui il decreto impugnato ebbe a pronunciare (non essendo in alcun modo emerso, né il ricorrente l’ha comunque dedotto, che tale questione sia stata oggetto di una specifica discussione tra le parti), lo stesso ricorrente, per far valere l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di merito, avrebbe dovuto proporre un ricorso per revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Va, inoltre, osservato che proprio i precedenti penali in questione rientrano tra gli elementi che sono stati posti alla base della valutazione della sussistenza del rischio di fuga (e della conseguente non praticabilità di misure alternative meno afflittive).

Inammissibile, infine, per genericità è la doglianza relativa al difetto di istruttoria da parte del Giudice di Pace.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese.

Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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