Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4767 del 14/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2704-2021 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA, 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RUGGIERO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA;

RILEVATO

CHE:

1. L.M. D.P. ha proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di Roma di estinzione del procedimento per mancato rispetto dei termini a comparire a seguito della rinnovazione della notifica del ricorso.

2. La Prefettura di Roma è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c.,, commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un motivo di ricorso si censura la sentenza di estinzione del giudizio. In particolare, il motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., comma 3, artt. 163 bis e 342 c.p.c..

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il motivo è manifestamente fondato in quanto il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché i termini a comparire per l’appello erano quelli previsti dall’art. 435 c.p.c. e, in ogni caso, la notifica andava rinnovata. All’inosservanza del termine a comparire consegue, infatti, non già l’improcedibilità dell’appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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