Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4771 del 14/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5291-2021 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma Via della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ATAC SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MURA PORTUENSE SNC, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CANGIANO, che lo rappresenta e difende;

COMUNE DI CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, p.le P. Guglielmotti 7, presso la Casa Comunale. rappresentato e difeso dall’Avv. DOMENICO OCCAGNA.

– controricorrenti –

e contro

ROMA CAPITALE *****, PREFETTURA DI ROMA – UTG DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE *****;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 12558/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

RILEVATO

CHE:

1. C.G. ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace.

2. Atac e Comune di Roma hanno resistito con controricorso.

3. Roma Capitale è rimasta intimata.

4. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 de 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, art. 91 c.p.c., art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale liquidato le spese del doppio grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi senza tener conto della fase istruttoria.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il motivo appare manifestamente infondato, avendo il giudice espressamente liquidato le spese secondo i valori per fase con riduzione D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 1, tenuto conto del ridotto valore della causa (8493) della semplicità delle questioni trattate, dell’assenza della fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria (pag. 5 sentenza impugnata).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La memoria del ricorrente non aggiunge argomenti nuovi che possano determinare una decisione di accoglimento.

5. Il ricorrente non contesta la violazione dei minimi tariffari ma solo la mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado con riferimento alla fase istruttoria che si sarebbe svolta a seguito della costituzione tardiva dell’agente della riscossione.

Deve confermarsi la statuizione del giudice che ha liquidato le spese del primo grado restando nei limiti tariffari anche senza specificare quali siano le somme liquidate per ciascuna fase. La specificazione dell’assenza della fase istruttoria, infatti, deve ritenersi riferita al giudizio di appello.

Pertanto deve darsi continuità al seguente principio di diritto: In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, Sent. n. 20289 del 2015).

6. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei solo confronti dell’ATAC e del Comune di Civitavecchia, non nei confronti del Ministero dell’Interno che non ha svolto attività difensiva.

8. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1500 più 200 per esborsi in favore rispettivamente di ATAC spa e Comune di Civitavecchia.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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