Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4773 del 14/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7207-2021 proposto da:

C.G.;

– ricorrente –

contro

D.C.V., D.G., S.D., M.P.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 08/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Giuseppe C. ha proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di Bergamo di inammissibilità di reclamo avverso provvedimento emesso il 21 luglio 2020;

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: il ricorso è inammissibile perché non ha i requisiti minimi del ricorso per cassazione, non è stato notificato ad alcuna parte processuale, non ha alcuna descrizione dei fatti ed è stato proposto dalla parte personalmente senza patrocinio dell’avvocato iscritto nell’apposito albo.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

5. Nulla sulle spese non essendoci parti costituite.

6. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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