Responsabilità genitoriale, provvedimenti de potestate, natura, non impugnabilità

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4778 del 14/02/2022

Pubblicato il
Responsabilità genitoriale, provvedimenti de potestate, natura, non impugnabilità

I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex art. 337 bis c.c., non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine al giudicato anche rebus sic stantibus, e anche della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8050/2021 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore 2, presso lo studio dell’avvocato Eugenio Longo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Emanuele Belardi, in forza di procura speciale autenticata dal Notaio A.M. di Lecce del 7.5.2021, rep. 74504;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli 46, presso lo studio dell’avv. Marina Petrolo, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. Giovanni Guzzetta e Maria Pia Gentili, in forza di procura speciale allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 23.3.2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11.1.2022 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con Decreto del 7.4.2020 il Tribunale di Tivoli ha disposto: l’affidamento ai servizi sociali del Comune di San Cesareo, luogo di residenza del padre e in precedenza dell’intero nucleo familiare, della minore M.D., nata l'***** dalla relazione fra D.F. e M.A., attualmente trattenuta dalla madre presso di sé a Lequile, in provincia di Lecce; la progressiva ripresa dei contatti con il padre; il rientro della piccola alla casa familiare di San Cesareo dall’1.9.2020 e un calendario di frequentazione con la madre.

Il Tribunale ha altresì accollato ai genitori l’onere del mantenimento nei periodi di rispettiva frequentazione.

2. Avverso il predetto decreto di primo grado ha proposto reclamo D.F..

Nel frattempo il Tribunale per i minorenni di Lecce, sollecitato dalla competente Procura, con decreto dell’1.10.2020, ha adottato provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di M.A., autorizzando la permanenza della minore presso la madre a Lequile, al fine di verificare le ragioni del disagio avvertito dalla minore in funzione degli accertamenti sui possibili abusi sessuali sulla bambina da parte del padre, nel frattempo denunciati dalla D..

Nel corso del procedimento di reclamo è stato nominato un curatore speciale per D., la madre ha trasferito la residenza della minore a Lequile, presso di lei, sono state acquisite le note di aggiornamento relative agli incontri in spazio neutro e le relazioni dei servizi sociali ed è stato prodotto il decreto di emesso dal giudice per le indagini preliminari di Tivoli relativamente alle accuse di abusi sessuali mosse nei confronti di M.A..

Quindi, con decreto del 23.3.2021, la Corte di appello di Roma, dopo aver respinto l’istanza di inibitoria del decreto impugnato, provvedendo sulle confliggenti richieste delle parti, ha sospeso la responsabilità genitoriale di D.F. e M.A. sulla loro figlia D., ha nominato un tutore provvisorio alla bambina nella persona del Sindaco di Lecce, l’ha affidata ai locali servizi con il compito di collocarla presso una famiglia del luogo, ha previsto incontri con i genitori in forma protetta, ha disposto un sostegno psicologico per la minore in vista della ripresa dei contatti con il padre e il continuo monitoraggio della situazione con relazioni di aggiornamento e ha fissato un’udienza di comparizione delle parti.

All’adozione dei provvedimenti citati la Corte di appello si è indotta in ragione del ravvisato grave condizionamento subito dalla minore per effetto delle pesanti tensioni che avevano accompagnato la burrascosa interruzione del rapporto fra i genitori e per le condotte poste in essere dalla madre in totale dispregio dei provvedimenti giudiziali, delle attività del servizio affidatario e del benessere psicofisico della figlia, volte a perturbare la ripresa dei contatti fra la piccola e il padre e alimentate dalla gravi accuse di abusi sessuali mosse dalla sig.ra D. al sig. M., smentite però dalle risultanze processuali.

Il provvedimento limitativo, fondato sulla mancata collaborazione e sugli ostacoli apportati dalla sig.ra D. e dalla necessità di isolamento della minore dalle tensioni conflittuali fra i genitori, pur senza colpe specifiche del sig. M., prende atto della impossibilità attuale dello spostamento del collocamento di D. presso il padre e mira a consentire alla minore di “isolarsi dal conflitto genitoriale che la sta gravemente coinvolgendo, in modo da poter recuperare con auspicabile spensieratezza il rapporto con il padre e quello più equilibrato con la madre, mentre i due genitori dovranno impegnarsi in un percorso personale finalizzato al superamento del conflitto e la miglioramento delle competenze genitoriali”.

3. Avverso il predetto decreto del 23.3.2021, notificato ex adverso il 24.3.2021, ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, D.F., con atto notificato il 30.3.2021 ad M.A. svolgendo quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’arti della L. 4 maggio 1983, n. 184, che sancisce il diritto del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia e che prevede tutti quegli interventi da porre in essere prima di arrivare alla extrema ratio del suo collocamento eterofamiliare.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento ai fatti dettagliatamente riportati nelle relazioni dei Servizi sociali intervenuti e della Neuropsichiatra che segue la minore che attestano la qualità della relazione madre/figlia e l’adeguatezza del contesto abitativo della minore.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 315 bis e 336 bis c.c., dell’art. 70c.p.c., degli artt. 24 e 111Cost., dell’art. 6CEDU, per il mancato ascolto della minore, nonché omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento alla volontà della minore, illegittimamente e immotivatamente inascoltata.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 38 disp. att. c.p.c. e art. 330 c.c., giusta l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Roma, adita in riforma di un decreto del Tribunale genitoriale, di esclusiva competenza del Tribunale per i minorenni.

3.5. In data 27.4.2021 il ricorso è stato notificato, ad integrazione del contraddittorio, anche alla curatrice della minore, avvocato Francesca Romana Baldacci.

Con atto notificato il 10.5.2021 ha proposto controricorso M.A., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Dopo la dismissione del mandato da parte dei precedenti difensori, avv.te Anna Maria Bernardini De Pace e Valentina Eramo, per la ricorrente si sono costituiti gli avv.ti Emanuele Belardi e Eugenio Longo.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, è stato proposto da D.F. nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e soprattutto della definitività ed è pertanto inammissibile.

1.1. In linea generale nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazione che la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., presuppone la decisorietà e la definitività in senso sostanziale del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 10107 del 16.4.2021, Rv. 661209 – 01; Sez. U, n. 27073 del 28.12.2016, Rv. 641811 – 02; Sez. U, n. 26989 del 27.12.2016, Rv. 641810 – 01; Sez. U, n. 24247 del 27.11.2015, Rv. 637608 – 01); l’esigenza che i provvedimenti impugnati siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, porta a negare l’impugnabilità di provvedimenti di natura cautelare, il cui carattere interinale e provvisorio ne esclude l’operatività oltre il tempo necessario all’adozione delle determinazioni definitive suscettibili, queste, di assumere la forza del giudicato (Sez. U, n. 4915 del 8.3.2006, Rv. 588883 – 01).

1.2. E’ pur vero che recentemente le Sezioni unite di questa Corte, superando il pregresso orientamento contrario, hanno affermato il principio che i provvedimenti de potestate, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno natura decisoria e attitudine al giudicato rebus sic stantibus e che, pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, (Sez. U, n. 32359 del 13.12.2018, Rv. 651820 – 02; vedasi anche ante Sez. 1, n. 23633 del 21.11.2016, Rv. 642798 – 01). Tale conclusione si basa sul fatto che l’emissione dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale, tenuto conto del potenziale concreto mutamento della sfera relazionale primaria dei soggetti che ne sono coinvolti; la circostanza che tali provvedimenti possano, in teoria, esser modificati o revocati con effetti ex tunc – che costituiva il fondamento del precedente indirizzo preclusivo – non esclude che il soggetto che li subisca non sia al riparo dagli effetti nefasti che possano medio tempore prodursi nell’ambito delle relazioni familiari; pertanto, tenuto conto del potenziale grado d’incisività di tali effetti sui diritti dei soggetti implicati e principalmente sulla vita del minore, la tesi tradizionale che, ritenendoli non decisori e definitivi, esenta siffatti provvedimenti dall’immediato controllo garantistico della Corte di cassazione comporta un vulnus non accettabile al diritto di difesa.

1.3. Tale principio vale tuttavia per provvedimenti che incidano in modo almeno tendenzialmente permanente sui diritti dei soggetti implicati e sulla vita del minore, in assenza di mutamenti della situazione di fatto, e non può essere esteso a pronunce di carattere meramente interlocutorio e provvisorio emesse nel corso del procedimento.

Come recentemente precisato da questa Corte (sez. 1, n. 24638 del 13.9.2021, Rv. 662541 – 01; Sez. 1, n. 28724 del 16.12.2020, Rv. 659934 – 01; nonché da ultimo anche Sez. 1, n. 33609 dell’11.11.2021) i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex art. 337 bis c.c., non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine al giudicato anche rebus sic stantibus, e anche della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze; in quel caso è stato dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la statuizione assunta nel corso di un giudizio ex art. 337 bis c.c., con la quale, in attesa della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, il tribunale aveva disposto, in via provvisoria, l’affidamento esclusivo della minore alla madre, sospendendo le frequentazioni del padre, autorizzato ad effettuare solo visite protette, e prescrivendo percorsi a sostegno della genitorialità.

1.4. Nella fattispecie il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale ha natura del tutto interlocutoria e provvisoria rispetto alla futura udienza di comparizione delle parti e di prosecuzione del procedimento; è stato accompagnato da misure di sostegno psicologico e monitoraggio da parte dei servizi; è stato giustificato con il preciso intento di recuperare il rapporto della minore con la figura paterna e con la necessità oggettiva di creare le condizioni per la più serena gestione della bambina, isolandola dalle tensioni gravissime fra i genitori, al fine del ripristino del rapporto con il padre e di uno più equilibrato con la madre; è corredato, infine, dall’auspicio di un percorso personale dei genitori finalizzato al superamento del conflitto.

Ciò è tanto più evidente dal momento che la Corte territoriale ha assunto il provvedimento anche nei confronti del sig. M.A., che ritiene del tutto incolpevole del clima che si era creato e ha riferito temporalmente la misura espressamente a questo momento”.

1.5. A diverse conclusioni non è consentito pervenire neppure in ragione della questione di competenza proposta dalla ricorrente con il suo quarto motivo.

Come è stato condivisibilmente osservato con l’ordinanza n. 33609 del 2021, la pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività è anch’essa non ricorribile per cassazione (neppure con il regolamento di competenza ad istanza di parte), in quanto preliminare e strumentale alla decisione di merito e, quindi, priva di una sua natura specifica, diversa da quest’ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all’individuazione definitiva del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività (cfr. Cass. 11463 del 2013, SU 16568 del 2003).

La pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato.

La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 6.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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