Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4792 del 14/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28113-2018 proposto da:

R.E.I. CANALE 103 S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentata e difesa dall’Avvocato SERGIO ANTONIO MARIA CACOPARDO giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 817/06/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/2/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 3/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

Rei Canale 103 S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 10149/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione IVA IRES IRAP 2010, ed ha infine depositato memoria difensiva;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1.1. la società contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, ed il pagamento delle somme richieste con richiesta di sospensione del giudizio;

1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, 1^ periodo, conv. in L. n. 136 del 2018, (a norma del quale “in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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