LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28113-2018 proposto da:
R.E.I. CANALE 103 S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentata e difesa dall’Avvocato SERGIO ANTONIO MARIA CACOPARDO giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 817/06/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 3/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
che:
Rei Canale 103 S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 10149/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione IVA IRES IRAP 2010, ed ha infine depositato memoria difensiva;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1.1. la società contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, ed il pagamento delle somme richieste con richiesta di sospensione del giudizio;
1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;
1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, 1^ periodo, conv. in L. n. 136 del 2018, (a norma del quale “in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022