LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12500/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Soc. Ittierre s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, Campobasso, n. 120/01/2014 pronunciata il 25 febbraio 2013 e depositata il 13 maggio 2014, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 luglio 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
1. La società contribuente era oggetto di verifica fiscale che si concludeva con un p.v.c. del 28.05.2004 in relazione all’anno d’imposta 2001: l’Ufficio muoveva tre distinti rilievi, aventi comunque tutti ad oggetto l’indebita detrazione di alcuni costi. Seguiva la notifica di un avviso di accertamento ai fini di una minor perdita di Irpeg e di una maggiore Irap, esclusa l’IVA essendosi la società avvalsa del “condono”, integrando la società la predetta imposta ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8.
2. La società contribuente impugnava l’atto impositivo, contestando solo due dei tre rilievi: prestava infatti acquiescenza al primo di essi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente la doglianza.
3. Insorgeva con appello l’Amministrazione finanziaria, cui resisteva la società contribuente, che interponeva appello incidentale per la parte di propria soccombenza.
4. La Commissione tributaria regionale, con una scarna motivazione, dichiarava inammissibile l’appello principale, e per l’effetto anche quello incidentale, avendo l’Agenzia riproposto “la tesi e gli elementi prospettati in primo grado”.
5. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che propone un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente.
CONSIDERATO
1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 ove ha ritenuto inammissibile la proposizione dell’appello mediante la pedissequa ripresa delle censure avanzate in primo grado.
2. La difesa erariale critica la sentenza della CTR per aver quest’ultima dichiarato inammissibile l’appello, essendosi l’Ufficio “limitato” a riproporre le tesi e gli elementi proposti in primo grado in merito ai costi sostenuti per la locazione di un immobile sito nella Capitale, oltre ad altre spese di rappresentanza.
Il motivo è fondato.
3. E’ insegnamento risalente di questa Corte quello secondo cui “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. ord. n. 1200/16, 14908/14, 13182/18, 13183/18, v. anche Cass. sez. un. 27199/17)” (Cfr. Cass., V, n. 7593/2020).
2.1 In ogni caso, soccorre anche il principio cardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (cfr. Cfr. Cass., V, n. 7593/2020, n. 9772/2016).
3. Dalla lettura dei motivi di impugnazione, che il patrono erariale ha avuto cura di trascrivere ai fini del principio di autosufficienza, risulta che l’Ufficio appellante, pur richiamando le difese svolte nel primo grado di giudizio, abbia comunque mosso delle critiche specifiche alla decisione dei giudici di primo grado sia in ordine alle spese sopportate per l’immobile romano, sia per le spese di rappresentanza.
Il motivo è pertanto fondato e va accolto.
4.In accoglimento del ricorso la sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla CTR del Molise in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia alla luce dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Molise in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022