LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26282/2017 proposto da:
ING BANK N.V., Succursale di *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Po n. 28 presso lo studio dell’avv. Paola Lumini, da cui è
rappresentato e difeso, unitamente agli avv.ti Enrico Ceriana e Raffaele Sgambato come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Regione Lombardia, in persona dei Presidente pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio dell’avv. Cristiano Bosin, unitamente all’avv. Alessandro Gianelli, dell’Avvocatura Regionale, da cui è rapp.to e difeso come da procura in calce all’atto di costituzione del nuovo difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1467/14/2017 della COMM.TRIB.REG. Lombardia, depositata in data 4/4/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2022 da consigliere Dott. D’ORIANO MILENA.
RITENUTO
che:
1. con sentenza n. 1467/14/17, depositata il 4 aprile 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla Regione Lombardia avverso la sentenza n. 10846/26/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una serie di avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all’annualità 2011, in riferimento ad altrettanti veicoli di proprietà della ING LEASE Italia S.p.a., poi incorporata dalla ING BANK N.V. succursale di *****, concessi dalla stessa in locazione finanziaria, di cui la Regione Lombardia aveva richiesto il pagamento alla società proprietaria;
3. la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente individuando nell’utilizzatore il soggetto passivo del tributo;
4. la CTR aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo che, tenuto conto del quadro normativo vigente, permanesse in caso di locazione finanziaria un vincolo di solidarietà passiva tra proprietario e utilizzatore sicché correttamente la Regione Lombardia aveva richiesto il pagamento ad uno dei condebitori in solido;
5. avverso la sentenza di appello la società di leasing proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 3 novembre 2017, affidato a due motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.; la Regione Lombardia si costituiva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. con memoria del 15 novembre 2021, la Regione Lombardia ha dichiarato di aver provveduto, con deliberazione della Giunta regionale n. XI/1941/19, ad annullare gli avvisi di accertamento oggetto del contenzioso, e chiesto per l’effetto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Osserva che:
1. In tema di contenzioso tributario e nella ipotesi di annullamento in autotutela del contrastato avviso di accertamento, il giudice di merito è tenuto alla pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, prescritta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 (Cass. n. 4744 del 03/03/2006).
Nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell’intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c. (Cass. n. 14267 del 08/06/2017).
Tenuto conto del sopraggiunto annullamento degli avvisi di accertamento oggetto di causa, a questa Corte non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, nella fattispecie in esame, in continuità con quanto già ritenuto in analoghi giudizi (Cfr. Cass. n. 31282, n. 30886 e n. 30760 del 2021), ricorrono i motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, in quanto l’orientamento di questa Sezione in termini favorevoli alla contribuente società di leasing si è consolidato nel corso del 2019.
Solo a partire da Cass. n. 13131 del 2019 si è infatti affermato il principio secondo cui in tema di tassa automobilistica, il D.L. n. 113 del 2016, art. 10 (conv. dalla L. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis (conv. dalla L. n. 125 del 2015) – che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto – ha reintrodotto, “pro futuro”, la medesima regola impositiva già ricavata dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. L. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. D.L. n. 113 del 2016).
Per le suesposte considerazioni, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale tenuta da remoto, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022