Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4843 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15758-2020 proposto da:

G.F., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentati e difesi dall’avvocato EMILIO MARTUCCI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6705/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 29/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

G.A. e G.F. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, che in controversia su ricorso del contribuente per l’annullamento dell’avviso di liquidazione in tema di benefici fiscali della prima casa ai contribuenti, ha accolto l’appello dell’Agenzia.

La CTP, accoglieva il ricorso delle contribuenti, ritenendo dovuto il beneficio fiscale della prima casa ai contribuenti, che pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell’acquisto dell’immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso in base al procedimento amministrativo di mutamento dell’iscrizione anagrafica sancita dal D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2.

La CTR, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia, ha ritenuto che i contribuenti, pur avendo dimostrato di avere inoltrato la relativa richiesta, non hanno poi dato la prova della realizzazione dell’impegno di trasferire la propria residenza in Roma che, in ogni caso, costituisce elemento costitutivo per la spettanza del beneficio richiesto.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce ex art. 378 c.p.c.. I ricorrenti depositano memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2 (nella formulazione al tempo vigente), conseguente violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata tariffa, Parte prima, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver errato la CTR nel ritenere che i contribuenti non abbiano dato la prova della realizzazione dell’impiego di trasferire la propria residenza in Roma.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Questa Corte ha affermato che in tema di benefici fiscali per l’acquisto della cd. prima casa, è consentito il mantenimento dell’agevolazione ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (Cass. n. 26328 del 19/10/2018, n. 1588 del 23/01/2018).

La CTR, in base a tale principio avrebbe dovuto accertare la eventuale ricorrenza nella fattispecie della denunciata inevitabilità e imprevedibilità del ritardo, dovuto all’inerzia dell’amministrazione pubblica al rilascio delle certificazioni per il conseguimento della residenza (cfr. Cass. 20 gennaio 2016, n. 912), tenendo conto delle prove offerte dal contribuente 3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio per un nuovo esame, e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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