Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4847 del 15/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenz – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32345-2020 proposto da:

S.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO BRANCATELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2299/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 27/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la parte contribuente, esercente l’attività di commercio di auto usate, ricorreva avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2003;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello ritenendo l’avviso di accertamento adeguatamente motivato;

la parte contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c., in quanto, considerato il decesso dell’avv. Gianpaolo Gallo avvenuto il *****, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto interrompere il giudizio onde consentire alle parti di costituirsi tramite nuovo procuratore.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

la morte dell’unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., l’automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.

In effetti, la circostanza che l’avv. Gianpaolo Gallo sia deceduto il ***** risulta dal certificato di morte prodotto dal ricorrente, né tale circostanza è contestata nel controricorso, mentre la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata depositata successivamente, il 27 aprile 2020.

La circostanza – di cui si duole nel controricorso l’Agenzia delle entrate che nel ricorso non sia trascritta la procura conferita dal contribuente all’avv. Gianpaolo Gallo per il giudizio di appello dalla quale emerga che questi fosse l’unico difensore della parte contribuente non è poi sufficiente a ritenere carente per difetto di autosufficienza il ricorso della parte contribuente, perché che l’avv. Gianpaolo Gallo fosse l’unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio risulta in maniera lineare dalla prima pagina della sentenza impugnata (in cui si legge che il contribuente S.S. è difeso dall’avv. Gallo Giampaolo) e d’altra parte nel controricorso non si allega né si documenta in alcun modo che in realtà il S. disponesse di un altro procuratore, limitandosi soltanto a denunciare il difetto di autosufficienza del ricorso per difetto della procura: tuttavia, proprio in ragione dell’indicazione nella sentenza dell’avv. Gallo quale unico procuratore sarebbe spettato al controricorrente per lo meno un’allegazione circostanziata relativa alla presenza di un altro difensore.

In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 29879 del 2021; Cass. n. 26419 del 2020). Nella specie, l’Agenzia delle entrate non ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla mancata produzione della prova che la procura era stata conferita dal contribuente solamente all’avv. Gianpaolo Gallo e del resto una valutazione meramente formalistica del richiamato principio di autosufficienza si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo Succi c. Italia del 28 ottobre 2021 e ripresi da questa Corte (cfr., fra le altre, Cass. n. 1454 e Cass. n. 141 del 2022).

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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